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title: 'Covid-19 e responsabilità degli imprenditori: il rischio di &#8220;probatio diabolica&#8221;'
author:
  name: Mario Seminerio
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date: '2020-05-15T10:00:00+02:00'
modified: '2020-05-16T07:06:49+02:00'
type: post
summary: Come evitare che gli imprenditori finiscano sul banco degli imputati per ogni contagio che colpisca un lavoratore?
categories:
  - 'Economia &#038; Mercato'
  - Italia
tags:
  - Normazione
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# Covid-19 e responsabilità degli imprenditori: il rischio di &#8220;probatio diabolica&#8221;

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**di Vitalba Azzollini**

Tra le categorie più colpite dal Covid-19 ci sono gli imprenditori, e non perché maggiormente contagiati, ma in quanto molto penalizzati in termini economici. Se nella cosiddetta fase 1 essi hanno patito la chiusura di attività produttive e commerciali (senza che vi fosse una trasparenza idonea a motivare il blocco di alcune attività rispetto ad altre), nella fase 2 sono gravati non solo da obblighi di messa in sicurezza di lavoratori e luoghi di lavoro, ma da rischi di sanzioni che possono dare luogo a veri e propri corto circuiti.

**Si premette che la successiva trattazione riguarda due piani distinti, ma convergenti:** 1) tutela assicurativa dell’INAIL per contagio da Covid; 2) responsabilità del datore di lavoro. **Il riferimento è al decreto «Cura Italia»** (art. 42, c. 1, d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020):

> Nei casi accertati di infezione da coronavirus (…) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura (…) la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL (…) sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici (…) non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (…)

La norma riguarda il primo dei menzionati profili, la tutela assicurativa: da un lato, il contagio da Coronavirus del lavoratore comporta l’intervento dell’INAIL, che eroga le relative prestazioni; dall’altro lato, per i datori di lavoro, il tasso del premio assicurativo che essi pagano all’INAIL – normalmente oggetto di riduzione per le attività produttive con meno infortuni e di maggiorazioni per quelle con più infortuni, in base a specifici criteri – non è influenzato da infortuni/contagi da Covid-19. Dunque, fin qui *nulla quaestio*.

**L’assimilazione del contagio da virus all’infortunio sul lavoro non è una novità.** [Dal 1995 l’INAIL](https://www.inail.it/cs/internet/docs/ci199574.pdf) tutela come “infortuni” le malattie infettive e parassitarie. La [circolare INAIL n. 13 dell’aprile scorso](https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf), a margine del decreto Cura Italia, lo ribadisce («la causa virulenta è equiparata a quella violenta»), ricomprende nella «causa virulenta» anche la «infezione da nuovo coronavirus» e chiarisce i criteri in base a cui l’infezione si reputa avvenuta «in occasione di lavoro» (con richiamo specifico alla [giurisprudenza](https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15116:2016-05-17-08-32-55&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60)).

**Un passaggio della circolare di particolare importanza tratta del [rischio professionale di infezione da Coronavirus](https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/02/infortunio-sul-lavoro-causato-da-covid-19), distinguendo tra varie categorie di lavoratori.** Innanzitutto, gli «operatori sanitari» si reputano «esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico»: per essi vige «la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che (…) vengano a contatto con il nuovo coronavirus». La stessa «presunzione» vale anche per i soggetti impiegati in «altre attività̀ lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva (…): lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti» ecc.. In altri termini, per operatori sanitari e lavoratori a contatto col pubblico il contagio si considera avvenuto «in occasione di lavoro» ovunque sia successo.

**Invece, per le altre categorie di lavoratori vige la procedura usuale: vi sarà un accertamento medico-legale** che, ove non vi sia correlazione tra attività prestata e contagio e «ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato», verrà svolto sul piano «epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale». L’INAIL considera pure il cosiddetto infortunio *in itinere* (art. 12, d.lgs. n. 38/2000), cioè occorso al lavoratore «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro», prevedendo la tutela assicurativa anche per il contagio in tale tragitto.

**Quanto fin qui esposto attiene alla tutela assicurativa INAIL per contagio da Covid-19, come detto**. Ma a questo punto subentra il secondo profilo indicato, **la responsabilità del datore di lavoro**. Essa discende dalla circostanza che il contagio da Covid-19 sia stato qualificato dal decreto Cura Italia come «infortunio sul lavoro» e, come per qualunque altro infortunio, quando la prognosi sia superiore a 40 giorni, il medico del lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all’autorità giudiziaria tramite referto: ne potrebbe scaturire un processo.

**Attenzione: il procedimento giudiziario a carico del datore di lavoro [non è automatico](about:blank), poiché serve sia stata preventivamente verificata una sua qualche mancanza.** Ma gli obblighi di sicurezza sul lavoro sono così tanti e di portata tale, specie in un contesto di pandemia, da rendere l’ipotesi di processo non peregrina in un momento come questo. E se chiunque può immaginare cosa significhi la *via crucis* dei tribunali in Italia, per l’imprenditore-datore di lavoro un processo per infortunio da Covid-19 potrebbe equivalere al transito infernale in gironi danteschi, nel tentativo di dimostrare l’assolvimento degli obblighi previsti.

**Innanzitutto, egli è tenuto a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).** Più specificamente, il cosiddetto Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008, art. 18) pone a suo carico adempimenti specifici (necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, tempestiva informazione su rischio di un pericolo grave e immediato ecc.), la cui violazione è già motivo di sanzione penale a prescindere dal verificarsi di infortuni.

**A ciò si aggiungano gli obblighi sanciti dalla normativa emergenziale:** da ultimo, il Dpcm 26/4/2020 (art. 2, c. 6) che impone il rispetto del protocollo del 24/4/2020 fra Governo e parti sociali (pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale ecc.), nonché di protocolli per settori specifici; le regole disposte da ordinanze regionali ([spesso aberranti](https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ordinanza-datori-di-lavoro)); per non dire delle [Linee Guida INAIL](http://www.confartigianato.bs.it/inail-linee-guida-covid-svolgere-lattivita-sicurezza/) (che tendono a divenire fonti del diritto).

**Se si accerta che l’infezione del lavoratore è dipesa da inadempienze del datore di lavoro, quest’ultimo può essere imputabile dei reati di lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 c.p.)**; le ipotesi di malattia lieve, cioè guaribile in meno di 40 giorni, sono procedibili a querela); oppure di omicidio colposo (art. 589 c.p.) qualora al contagio sia seguita la morte; e si consideri anche l’aggravante specifica (art. 590, comma 3, c.p.). E ancora attenzione: pure violazioni di tipo amministrativo, come quelle delle regole previste nei protocolli richiamati dall’ultimo Dpcm, possono sfociare nel penale, in quanto riconducibili ad analoghi obblighi *ex* d.lgs. 81/2008.

Ebbene, una volta che si inizi nei confronti dell’imprenditore-datore di lavoro un procedimento penale per infortunio da Covid-19, egli dovrà **dimostrare non solo di aver assolto alla miriade di obblighi di cui alle citate regole, ordinarie ed emergenziali, ma di aver esercitato la costante vigilanza** prescritta dal T.U. salute e sicurezza sul lavoro al fine di garantire che tali regole siano puntualmente rispettate da ogni singolo dipendente. 

**In buona sostanza, al datore di lavoro spetterà provare che il lavoratore non può in alcun modo essersi contagiato sul luogo di lavoro:** specie di fronte a un giudice particolarmente severo, ciò può risolversi in una sorta di “*[probatio diabolica](https://it.wikipedia.org/wiki/Probatio_diabolica)*”.

**Quello sopra delineato è l’ambiente normativo in cui gli imprenditori si trovano oggi ad operare.** Si eviti almeno che, in sede di accertamenti giudiziari, l’automatismo dell’equiparazione del contagio da Covid-19 a infortunio sul lavoro sia trasformato, specie nei casi di “presunzione semplice” sopra indicati, in una sorta di “presunzione di colpevolezza” a carico del datore di lavoro (che resta comunque responsabile per comprovata «[inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori](http://www.infoparlamento.it/tematiche/interrogazioni-interpellanze-risoluzioni-mozioni/camera-dei-deputati-503904-interrogazione-sulla-limitazione-ai-soli-fini-della-tutela-dellequiparazione-del-contagio-da-nuovo-coronavirus-allinfortuni)»).

**Alto è il rischio che il timore di un processo penale [possa frenare la riapertura](https://www.adnkronos.com/lavoro/professionisti/2020/05/07/consulenti-lavoro-serve-scudo-penale-per-aziende-protocollo-sicurezza-covid_tyVe5RfZ1O36uZvzCSmLYJ.html) di aziende soprattutto di minori dimensioni.** Anzi, a fronte di certe regole, se non fosse un ossimoro, potrebbe dirsi che il rischio più che alto è certo:

> Quindi viene disapplicato per la circostanza il reato di sequestro di persona? 🤡 [https://t.co/lmQZ0zMYQb](https://t.co/lmQZ0zMYQb)— Mario Seminerio (@Phastidio) [May 14, 2020](https://twitter.com/Phastidio/status/1260863124426518531?ref_src=twsrc%5Etfw)

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