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title: Un anno di ordinaria emergenza
author:
  name: Mario Seminerio
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date: '2020-07-12T09:30:34+02:00'
modified: '2020-07-12T09:35:55+02:00'
type: post
summary: 'La ricerca di scorciatoie cresce con la paralisi: lo stato di emergenza è solo la foglia di fico dietro cui si nascondono componenti di istituzioni allo sbando.'
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  - Italia
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  - Giuseppe Conte
  - Normazione
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# Un anno di ordinaria emergenza

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**di Vitalba Azzollini**

La proroga dello stato di emergenza prelude a un nuovo periodo di compressione dei diritti mediante Dpcm, come nei mesi scorsi? Dipenderà da Governo e Parlamento. Infatti, il potere del Presidente del Consiglio di incidere su diritti e libertà delle persone non deriva dalla dichiarazione formale dello stato di emergenza del 31 gennaio scorso, ma gli è stato attribuito dal Governo con la “complicità” del Parlamento. E potrebbe accadere ancora. Dunque, al di là dell’eventuale proroga, il rischio è questo.

**È ormai luglio inoltrato, e si avvicina una scadenza che preoccupa molti: il 31 luglio, fine dello stato di emergenza.** Il timore è che la proroga di tale stato – accennata [dal Presidente del Consiglio](https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-arrivo-proroga-stato-emergenza-dicembre-2020-ecco-che-significa-AD3M1dd), forse in considerazione dei contagi a livello globale, dei focolai nel Paese, dei dubbi sull’evoluzione autunnale – dia ancora luogo a provvedimenti limitativi di diritti garantiti costituzionalmente, come [accaduto nei mesi passati](https://phastidio.net/2020/04/21/dalla-pandemia-allo-stato-di-polizia/).

**Purtroppo, chi nutre tale comprensibile timore guarda al dito, non alla luna:** e, guardando al dito, non si rende conto che la situazione è forse addirittura peggiore di quella che si può immaginare. Perché se è vero che la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria del 31 gennaio ha spianato la strada a quella che è stata definita come  [emergenza](https://phastidio.net/2020/03/11/tra-emergenza-sanitaria-ed-emergenza-del-diritto/) [del](https://phastidio.net/2020/03/15/tra-emergenza-sanitaria-ed-emergenza-del-diritto-2/) [diritto](https://phastidio.net/2020/03/30/tra-emergenza-sanitaria-ed-emergenza-del-diritto-3/) – con compressione, mediante strumenti giuridici non idonei, di libertà tutelate costituzionalmente – quanto accaduto nei mesi scorsi ha dimostrato che **basta un decreto-legge**, fondato sugli ordinari presupposti di “necessità e urgenza” (art. 77 Cost.), per conferire ampi poteri al Presidente del Consiglio di turno. Per spiegarlo, serve innanzitutto ripercorrere i provvedimenti che si sono succeduti.

**Lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”** – a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus dell’Organizzazione mondiale della sanità (30 gennaio 2020) – fu previsto per **una durata di sei mesi** con [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg), in base al Codice della Protezione Civile (d.lgs n.1/2018, prorogabile per ulteriori 12 mesi).

Con tale delibera è stato attribuito al capo del Dipartimento della Protezione Civile il potere di ordinanza «in deroga a ogni disposizione vigente», in conformità a quanto sancito dal Codice suddetto. **A partire dal 3 febbraio, sono state emesse [molte ordinanze](http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti) per far fronte operativamente alla gestione dei contagi da Covid-19:** per esse, la dichiarazione dello stato di emergenza è un presupposto essenziale.

Successivamente, a fronte dell’avanzata dell’epidemia, **è intervenuto il decreto-legge n. 6/2020**, che ha conferito al Presidente del Consiglio il potere di adottare le misure necessarie «allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19»: potere largamente esercitato dal vertice dell’Esecutivo mediante Dpcm, anche restringendo libertà e diritti comprimibili solo [con legge o provvedimenti dell’autorità giudiziaria](http://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php?fbclid=IwAR2gLySufH-0UuZI2S2ynBAS6eVxqLYrHKprPQCt4tSAbPCY3hvPXFhumk4), con relativi dubbi di legittimità.

**È seguito il decreto-legge n. 19/2020, che ha “sanato” una grave pecca di quello precedente** (l’assenza di limiti all’esercizio del suddetto potere), e poi ancora un altro decreto-legge (n. 33/2020), che ha disciplinato il passaggio alla fase delle “riaperture”. Tali decreti-legge hanno costituito la base dei Dpcm di Conte. Peraltro, ci si sarebbe aspettati che «[una volta imboccata la strada del progressivo e graduale ritorno alla normalità](http://www.atlanticoquotidiano.it/quotidiano/emergenza-del-diritto-ecco-perche-parlamentarizzare-i-dpcm-puo-essere-una-toppa-peggiore-del-buco/), il Governo avrebbe abbandonato la pratica dei Dpcm»: così non è stato. 

**Quindi, riassumendo:** la dichiarazione dell’emergenza del 31 gennaio ha rappresentato il fondamento per l’emanazione di ordinanze della Protezione Civile, non dei Dpcm di Conte (come pure [autorevolmente sostenuto](https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Luciani.pdf)), che invece sono stati consentiti dai decreti-legge del Governo.

**E la deliberazione dell’emergenza non è stata nemmeno il presupposto di questi ultimi:** l’emergenza sanitaria – causa di “necessità e urgenza” – era nei fatti, al di là di qualunque dichiarazione formale. A comprova, basti pensare che i decreti-legge attributivi di poteri a Conte **non contengono alcun riferimento alla delibera dello stato di emergenza**, ma citano – evidentemente come motivo di “necessità e urgenza” – solo la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità circa l’epidemia, poi pandemia.

E i Dpcm di Conte, a loro volta, «[fanno richiamo alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale](https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2020_Staiano.pdf)», ma **solo come «circostanza fattuale», alla quale ancorare alcune scadenze**, e non come  «presupposto normativo abilitante» i poteri del Presidente del Consiglio. Quindi, in buona sostanza, se quest’ultimo nei mesi scorsi ha potuto disporre di ampi (e talora pieni) poteri, **non serve tirare in ballo la delibera formale stato di emergenza**: basta “citofonare” al Governo (e pure al Parlamento, come si vedrà a breve).

**Forse ora è più chiaro quanto si è detto all’inizio circa il dito, la luna e una situazione ancora più grave di ciò che sembra**. Infatti, a prescindere dalla dichiarazione di uno stato di emergenza, con decreti-legge emanati per la “necessità e urgenza” sanitaria da Covid-19 l’Esecutivo potrebbe continuare ad attribuire enormi poteri al Presidente del Consiglio.

**E la strada ormai spianata, con i poteri decisionali dati al premier per “fare presto”, porta a non escludere che, in futuro, essa possa essere percorsa nuovamente**, per qualsiasi altra situazione reputata di grave allarme, di tipo sociale, economico o altro, con discrezionalità e senza [trasparenza](https://www.ilfoglio.it/politica/2020/04/07/news/pensare-alla-fase-2-significa-non-nascondersi-dietro-alla-discrezionalita-decisionale-311635/), come nei mesi scorsi. Il problema, allora, non è solo e tanto la proroga dello stato di emergenza, quanto il fatto che i meccanismi istituzionali di pesi e contrappesi – previsti dall’ordinamento affinché i poteri dello Stato non debordino dai rispettivi limiti – hanno dimostrato di non essere sufficientemente resistenti alle tensioni, come quella in cui l’Italia si è da ultimo trovata. 

**In questa prospettiva, può dirsi che lo stato di emergenza ha rappresentato un alibi per travolgere alcuni [paletti a garanzia dello stato di diritto](https://phastidio.net/2020/04/21/dalla-pandemia-allo-stato-di-polizia/?fbclid=IwAR1vVpDltaqRNJBeN9Ckw0XxExOv2GVjdUty58RF0B-4bBq0x9It5e7w7O0).** Si pensi al paradosso giuridico concretizzatosi in piena epidemia: con il primo decreto-legge il Governo ha attribuito poteri di incidere sulla vita delle persone a colui il quale è a capo del Governo stesso, senza limite alcuno. E **il Parlamento, in sede di conversione, non ha ritenuto di intervenire sull’ampiezza di quei poteri**, ma li ha lasciati intatti.

**Il secondo decreto-legge, come detto, li ha contenuti nell’oggetto e nel tempo**, ma è rimasto il fatto che, con atti amministrativi, il vertice dell’Esecutivo potesse comunque comprimere diritti tutelati costituzionalmente. Nel mese di maggio, **il Parlamento ha reputato di mettere una toppa** e, con un emendamento alla legge di conversione del secondo decreto-legge, ha previsto che il presidente del Consiglio, se le condizioni lo consentono, **chieda un parere al Parlamento sul Dpcm che intende adottare**.

Ma è **una toppa pressoché inutile**: perché «[se ci sono ragioni di urgenza](https://www.ilriformista.it/le-bugie-di-conte-premier-che-ha-ridotto-il-parlamento-a-suo-barboncino-97247/?refresh_ce) (…) il presidente potrà evitare di chiedere il parere; se ci sono orientamenti parlamentari diversi (…) potrà fare come ritiene più opportuno. Il Parlamento insomma non deciderà nulla». Dunque, in una fase critica per i cittadini, il Parlamento – che dovrebbe rappresentarli – è stato latitante (e intanto [enti locali e Regioni](https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-integrale-57.pdf), «nelle more» dell’emanazione di Dpcm, contribuivano alla generale confusione regolatoria).

Così, mentre il Governo decretava d’urgenza con disinvoltura e il Presidente del Consiglio disponeva dei diritti delle persone con propri atti, **si è concretizzata l’idea avanzata un paio di anni fa da Davide Casaleggio: [l’inutilità del Parlamento](https://www.repubblica.it/politica/2018/07/23/news/casaleggio_parlamento_inutile-202476029/).** In un momento cruciale, nel quale esso avrebbe dovuto far valere la propria rilevanza, si è tirato indietro: se si considera che ciò è avvenuto alla vigilia del referendum per votare il taglio dei parlamentari, si comprende ancora meglio la “strategia” suicida. 

**In conclusione, lo stato di emergenza è solo la foglia di fico dietro cui si sono nascosti**, e presumibilmente continueranno a farlo, componenti di **istituzioni allo sbando**. Sono loro che devono preoccupare, oltre all’emergenza ancora in atto.

**P.S.** Chi scrive aveva previsto qualche giorno fa la proroga dello stato di emergenza: le considerazioni svolte spiegano pure che, al di là di problemi di tipo sanitario, è la politica che pervade le istituzioni ciò che deve preoccupare 

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