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title: 'Il 28° regime, Delaware immaginario d&#8217;Europa'
author:
  name: Mario Seminerio
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date: '2026-03-24T10:30:00+01:00'
modified: '2026-03-24T10:28:28+01:00'
type: post
summary: 'La Commissione europea ha presentato EU Inc., il "28° regime" societario che doveva essere il Delaware europeo. Sulla carta semplifica, nella pratica delega agli Stati. Un copione già visto, con gli stessi attori e lo stesso finale'
categories:
  - 'Economia &#038; Mercato'
  - Unione Europea
tags:
  - Normazione
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published: true
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# Il 28° regime, Delaware immaginario d&#8217;Europa

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L’Europa produce innovazione ma non riesce a “scalarla”, cioè a farla crescere. Il mercato unico, sulla carta, vale 450 milioni di consumatori; nella pratica, una startup che vuole operare in più paesi deve navigare 27 sistemi giuridici distinti e oltre 60 forme societarie nazionali. Secondo il FMI, le barriere al mercato interno dei servizi equivalgono a un dazio del 110% sugli scambi. Il risultato è il cosiddetto **“*[Delaware flip](https://www.orrick.com/it-IT/insights/2025/01/italy-founder-series-the-delaware-flip-a-bridge-for-italian-startups-to-the-us-market)*“**: le imprese europee più promettenti si registrano come *subsidiary* di una holding americana in Delaware per accedere agli investitori di *late-stage *statunitensi, portando fuori dall’Ue capitale, capacità fiscale e talenti, oltre a futuri acquirenti. Circa il 30% degli unicorni europei ha trasferito la sede all’estero negli ultimi 15 anni, creando un effetto centrifugo che indebolisce progressivamente l’ecosistema di rischio domestico.

#### Che cos’è EU Inc.

**Il 18 marzo 2026 la Commissione europea [ha pubblicato il regolamento proposto per EU Inc](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_614)**., un nuovo quadro giuridico societario europeo e pietra angolare del “28° regime” — così chiamato perché si aggiungerebbe, senza sostituirli, ai 27 sistemi nazionali esistenti. La proposta risponde direttamente ai **Rapporti Letta e Draghi**, nonché al mandato esplicito del Consiglio europeo del marzo 2025. Tra i contenuti principali di tale regolamento: 

- Registrazione entro 48 ore, costo massimo di 100 euro, nessun requisito di capitale minimo.

- Principio *“once-only”*: i dati aziendali vengono trasmessi una volta sola attraverso un’interfaccia centrale Ue che collega i registri nazionali.

- Schema armonizzato per le stock option dei dipendenti (EU-ESO), con tassazione differita al momento della cessione delle azioni.

- Procedure di liquidazione e insolvenza interamente digitali (queste ultime riservate alle imprese qualificate come “innovative”).

- Classi di azioni con diritti economici e di voto differenziati, inclusa protezione contro scalate ostili.

- La Commissione raccomanda agli Stati membri di istituire camere o tribunali specializzati per le controversie EU Inc., per migliorare la coerenza delle decisioni e rafforzare la fiducia degli investitori.

#### Cosa funziona (parzialmente)

**Sul versante dei *founder *di startup, il giudizio è moderatamente positivo:** lo strumento offre quello che gran parte dell’ecosistema startup aveva richiesto — flessibilità societaria, regime fiscale sulle *equity compensation*, procedure digitali e veloci. La Commissione ha anche dato, in extremis, forma di **regolamento** (direttamente applicabile) anziché direttiva, il che evita una delle distorsioni peggiori che aveva affossato i predecessori.

Tuttavia, ci sono anche e soprattutto, rilevanti criticità strutturali. Le [elenca](https://www.ft.com/content/976be519-6dfc-4529-9ab7-4f676787f455?syn-25a6b1a6=1) **Martin Sandbu** sul FT: 

**1. Non è un vero regime europeo: la frammentazione sopravvive nel diritto applicabile**

La critica più acuta di Sandbu — ripresa dalla startup community e da alcuni accademici di Oxford — è che EU Inc. non crea una giurisdizione virtuale autonoma. L’art. 4 del regolamento COM(2026) 321 Final stabilisce che **le materie non coperte dal regolamento o dallo statuto societario restano disciplinate dalla legge nazionale applicabile alla forma giuridica corrispondente nello Stato membro di registrazione**. In altre parole: ogni aspetto che rimane non armonizzato reintroduce, in forma di lacuna, la frammentazione nazionale che il regime prometteva di eliminare.

**2. I tribunali nazionali interpretano le norme comuni**

Anziché istituire un sistema giudiziario Ue specializzato, **la proposta si limita a raccomandare agli Stati di creare tribunali dedicati** — ben al di sotto di quanto richiesto dal mercato, che voleva una corte commerciale europea. Il rischio è che le stesse norme vengano interpretate in modi divergenti in 27 paesi, rendendo l’incertezza legale endemica — esattamente la condizione che scoraggia gli investitori.

**3. Lo *scope trap*: fatto per tutti, utile a nessuno**

**Quello che era concepito come strumento chirurgico per le imprese innovative è diventato un veicolo societario generico**: qualunque persona fisica o giuridica può costituire una EU Inc., le imprese esistenti di qualsiasi dimensione e anzianità possono convertirsi, e i gruppi societari possono utilizzarla come veicolo sussidiario. L’allargamento dell’ambito di applicazione, secondo un [commento](https://blogs.law.ox.ac.uk/oblb/blog-post/2026/03/why-28th-regime-proposal-falls-short-europes-challenge) di Luca Enriques, Casimiro A. Nigro e Tobias H. Tröger pubblicato sull’***Oxford Business Law Blog***, è il risultato dell’azione di lobbying delle imprese della “old economy” che volevano un veicolo societario a basso costo. Se l’intenzione era quella di estendere quanto più possibile il “ventottesimo regime” nel tentativo di allargare l’armonizzazione, il prezzo è un’architettura procedurale che deve accomodare la piena eterogeneità societaria, introducendo inevitabilmente le stesse valvole di sicurezza nazionali che il regime avrebbe dovuto eliminare.

**4. Il problema del capitale rimane intatto**

**EU Inc. è un intervento sulla forma giuridica, non sui mercati dei capitali**. A differenza del Delaware, dove diritto societario e regolamentazione del mercato finanziario operano nell’ambito di un unico quadro giuridico nazionale, l’approccio Ue rimane frammentato: EU Inc. come strato societario, MiCA come strato cripto, e ECSPR come strato crowdfunding, ciascuno regolato da norme e istituzioni diverse. Un *founder* che non riesce a strutturare un *[Series A](https://en.wikipedia.org/wiki/Series_A_round)* non ha bisogno di un portale di registrazione più veloce: ha bisogno di norme armonizzate sul capitale di rischio. Questo EU Inc. non lo risolve.

**5. La maledizione del precedente: il film è già stato visto**

**L’Ue in passato ha già tentato strutture societarie paneuropee:** la *Societas Europaea* (SE) nel 2004, la *European Private Company* (SPE) nel 2010-2011, e la Società a Socio Unico nel 2014 — tutti falliti in termini di adozione effettiva. La SE, proposta nel 1970 e approvata trent’anni dopo, è rimasta in gran parte inutilizzata, appesantita dai compromessi politici imposti dagli Stati durante il negoziato. **Il nodo irrisolto è sempre lo stesso: le resistenze nazionali su lavoro, tassazione e insolvenza**. EU Inc. lo affronta parzialmente ma non lo risolve, perché il raggio d’azione universale si è già attirato le critiche dei sindacati, con i soliti allarmi sulla codeterminazione e il *race to the bottom*. La dimensione nazionale esiste e resiste, e non potrebbe essere altrimenti. 

#### Perché la Commissione ha puntato basso

**Sandbu cita gli esperti: la resistenza di Stati e sindacati sul diritto del lavoro è profonda**. La strategia di “chiedere meno per ottenere qualcosa” è razionale a breve termine, ma storicamente non ha mai prodotto strumenti più ambiziosi in una fase successiva. Per citare Sandbu, nulla emerge mai in forma più coraggiosa e migliore dopo un braccio di ferro tra Stati e istituzioni Ue. Il confronto con la proposta sul prossimo bilancio pluriennale è calzante: la Commissione ha preventivamente abbassato l’asticella. Ora, si attende entro fine 2026 l’approvazione da parte di parlamento e Consiglio Ue, ma non conviene trattenere il respiro. 

**In sintesi: Ursula Von der Leyen ha lanciato EU Inc. a Davos davanti alle élite tech globali. Il testo arrivato in marzo è più simile a una Srl digitalmente migliorata che a un “Delaware europeo”**. La scelta di non creare un tribunale commerciale europeo è presentata come pragmatismo. In realtà è la stessa logica che ha prodotto la SE: negoziare al ribasso nella speranza che “qualcosa” passi, e ritrovarsi con uno strumento che nessuno usa. La maledizione del denominatore comune europeo assai minimale colpisce ancora. Soprattutto, EU Inc. non risolve il gap di capitale per lo scale-up. Senza mercati finanziari integrati, pool di venture capital europeo di dimensioni adeguate ed exit liquide nel mercato interno, la forma giuridica è una condizione necessaria ma del tutto insufficiente.

Photo by © European Union, 2026

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