Che te lo dico a FAQ: la nuova fonte del diritto all’italiana

di Francesco G. Capitani

Molti leggono le FAQ – Frequently Asked Question – del Governo e del Ministero della Salute per comprendere cosa devono e possono fare durante l’emergenza sanitaria in corso. Ad esempio, probabilmente toccherà alle FAQ specificare cosa si intende per “congiunto” la cui visita consentirà di poter derogare ai limiti di circolazione sul territorio nazionale. Si tratta dell’ultima novità dichiarata dal Presidente del Consiglio la sera del 26 aprile.

Eppure a ben cercare nel sistema delle fonti del diritto – art. 1 delle Preleggi – delle FAQ non vi è traccia; non si sa cosa siano, chi le emani e quale funzione svolgerebbero.

Non hanno ascendenti nel sistema delle fonti; non costituiscono fonte secondaria, non sono circolari – dunque non possiedono un valore interno atto a responsabilizzare gli addetti ai lavori dell’applicazione delle norme -, non costituiscono atti di interpretazione latamente autentica – spesso non sono emanate dallo stesso organo che ha prodotto le norme della cui comprensione si discute -, non sono contenute in alcun testo legislativo o ministeriale – nemmeno per relationem –.

Di più, non hanno padri; non si sa chi le scrive – sono semplicemente indicate alcune direzioni del Ministero della Sanità ovvero, generalmente, il Governo – e non vengono pubblicate se non sul sito internet dell’istituzione (sic!).

Nelle intenzioni del Governo avrebbero una funzione chiarificatoria di disposizioni che reputa di difficile lettura; il che non costituisce una novità, il legislatore di sovente produce un corpo di norme stressato e non lineare, addirittura contraddittorio in alcuni casi – si pensi al proliferare di fumose eccezioni ad una regola fissata in capo ad una nuova legge oppure alla nota prassi di far divenire definitivo, mediante proroghe, ciò che è all’inizio fissato come eccezionale e temporaneo -, con la conseguenza (patologica del fenomeno giuridico) che finisce per contare più l’interprete che la norma, chiunque questi sia: il funzionario pubblico ovvero, addirittura, l’ultimo ausiliario di Polizia Municipale chiamato ad irrogare una sanzione.

Veniamo al dunque: durante l’emergenza sanitaria il Governo ha emesso un profluvio di Decreti Legge e Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – veri e propri atti d’imperio del Presidente – di altrettanta difficile collocazione nel sistema delle garanzie costituzionali: in particolare dell’art. 16 della Costituzione che regola la libertà di circolazione comprimibile solo in caso di “sicurezza” o motivi di “sanità” mediante leggi o atti aventi forza di legge.

Molte delle disposizioni contenute in quei D.P.C.M. si sono rivelate logicamente precarie – ad esempio il D.P.C.M. del 22 marzo ha consentito l’apertura degli autolavaggi ma continua a sanzionare l’utilizzatore finale -, in altri casi hanno realizzato un difficile equilibrismo fra esigenze contrapposte cui non è seguito un contenuto precettivo di chiara apprensione da parte del cittadino; in particolare sui concetti di “assoluta urgenza” o “motivi di salute” deroganti il divieto di circolazione nel territorio nazionale.

Ed ecco il bisogno delle FAQ governative o ministeriali, alle quali in alcuni casi è stato attribuito un valore deliberativo – cioè ordinano e prescrivono alla stregua di compiute norme – anziché chiarificatore.

A volte specificano a chiare lettere cosa il cittadino possa o non possa fare – ad esempio, se al cittadino è consentito usufruire dei negozi di alimentari di prima necessità nel comune ove lavora se diverso da quello di residenza; dal 25 aprile inoltre parrebbe consentito svolgere attività ludica presso laghi e fiumi solo ai dirimpettai di residenza -, ed innovano decisamente i precetti di cui ai decreti ministeriali – che già, come accennato, si sarebbero mossi su un terreno precluso per ragioni di grammatica costituzionale.

Addirittura, quel che parrebbe essere consentito dai D.P.C.M. emessi potrebbe non essere specificamente consentito dalle FAQ governative pure in assenza di un nuovo D.P.C.M. che normasse le circostanze escluse – ed il cittadino verrebbe comunque sanzionato in caso di trasgressione.

Alcune FAQ possiedono dunque un chiaro valore deliberativo – cioè decisorio su quanto consentito ai cittadini – sconosciuto a qualsiasi gerarchia delle fonti e comprimente le libertà costituzionali fissate dall’art. 13 della Costituzione.

In breve, ad oggi, un oscuro dirigente ministeriale potrebbe decidere cosa al cittadino è precluso fare caricando una FAQ – di cui non è dato conoscere alcun atto preparatorio, essendo sospeso ogni accesso ai documenti della pubblica amministrazione dal Decreto Legge del 17.3.2020 – all’interno di un sito ministeriale – e le pubbliche autorità sarebbero chiamate a sanzionare la condotta vietata.

Non si tratta di circostanze di poco conto: procurare una così profonda lesione al sistema delle fonti potrebbe voler dire non riuscire più a riannodare le funzionalità garantiste che ne governano una corretta applicazione.

Passata l’emergenza sanitaria, occorrerà verificare i postumi del Covid-19 anche sulla salute costituzionale dell’ordinamento.

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