La giustizia italiana rischia di perdere i soldi del PNRR e l’opportunità storica di diventare moderna
Tempo addietro, su questi pixel, si scriveva del tentativo di agganciare le risorse del PNRR e rendere finalmente più veloce ed efficiente il comparto giustizia; quattro anni dopo l’approvazione in via definitiva del PNRR, è del 4 agosto la notizia che il ministro Carlo Nordio stia correndo ai ripari: non sarebbero stati raggiunti l’obiettivo della riduzione dei tempi del quaranta per cento del processo civile e quello del novantacinque per cento dell’arretrato civile entro la fine dell’anno 2024.
Dal PNRR più teste e mani
Facciamo un passo indietro.
Attratta da fondi presunti facili, con i soldi del PNRR l’Italia ha inteso finanziare l’ufficio del processo, cioè un’infornata di personale che avrebbe dovuto alimentare il motore degli uffici; la soluzione, in breve, è stata incrementare teste e mani dedicate ai singoli affari (mentre alla digitalizzazione degli atti processuali residuano funzioni catalogatorie, in breve la carta è sostituita dai file sulle consolle del magistrato), nella speranza che più specialisti sullo stesso affare non potessero che alzare il picco delle produttività interne, cioè sentenze in tempi più ragionevoli.
Più benzina insomma, ma gli incentivi sono però rimasti intatti, cioè nessuno: tante teste sullo stesso carrozzone, il singolo processo, tentando una corsa più veloce e tempi più brevi; ma nulla di nuovo sui tempi che scandiscono il processo civile, ordinatori (e non perentori) erano e ordinatori sono rimasti, un anno a sentenziare poteva volerci, un anno è restato; in seguito la legge Cartabia, intervenuta in fine all’anno 2023 e che proponeva di concentrare tutte le attività processuali nella prima udienza di comparizione e trattazione della causa (evitando trafile inutili e dispendiose), ha finito per dilatare i tempi delle prime udienze nel processo civile che, ad esempio, in origine venivano fissate dal legale proponente e ora dal giudice tenuto conto del carico dei ruoli attribuiti (cioè, quando trova il tempo).
Siccome i numeri restano numeri, e non brillano per simpatia, l’Italia per colmare il gap dovrebbe chiudere in pochi mesi circa duecentomila processi entro il 30 giugno dell’anno 2026, pena il mancato finanziamento dei 2,7 miliardi di euro previsti.
L’AI e il mondo antico
L’intelligenza artificiale potrebbe essere amica, ma qui è il punto, avrebbe il cattivo odore dell’algoritmo, e qui l’Italia sconta il gusto per un sorpassato mondo antico al quale è affezionata; se a troppi processi e a processi troppo lunghi si è risposto con più personale, altrove sono stati elaborati alcuni progetti pilota locali funzionali a sistematizzare i dati processuali del singolo affare e proporre al giudice sintesi utile nella fanghiglia di atti e documenti (alcuni progetti in realtà, erano già contenuti nello studio “Ricognizione della digitalizzazione del processo civile e penale e della transizione digitale” elaborato nel Ministero della Giustizia nel febbraio 2021; sono tecnologie già presenti altrove e hanno consentito al giudice di tagliare i tempi morti della tiritera processuale; in altri casi filtrerebbero il lavoro sporco di ricerca dei precedenti utili (allenando i sistemi coi precedenti nella circoscrizione giudiziaria, ad esempio, come un’AI istruita con tecnologia RAG) o, nei casi più evoluti, fornirebbero ausilio al giudice alla decisione finale.
Ad esempio, il Regno Unito ha da tempo elaborato un piano di azione dell’intelligenza artificiale per la giustizia: da un lato l’AI taglia i tempi morti della ricerca documentale: qui l’AI funzionerebbe come un LLM qualsiasi; verrebbero caricati i documenti del processo, a richiesta il giudice farebbe domande e troverebbe risposte (le risposte dei testimoni, le tesi dei contrapposti); oggi il giudice italiano deve intuire dove si trova il documento (se lo ricorda, mesi dopo la prima udienza), cercarlo, scaricarlo, trovare la parte di documento occorrente, elaborarlo, prendere una decisione (nel frattempo i mesi e gli anni passano, i creditori muoiono e i debitori falliscono).
D’altro lato l’AI tenterebbe ipotesi predittive e di valutazione del rischio, scoraggiando domande giudiziarie destinate a non essere accolte: in Estonia l’AI redige proposte di decisione validate dal giudice, in Canada sono implementati portali di risoluzione delle controversie online e l’ambiente favorevole all’AI ha consentito alle start up innovative di elaborare software (“Blue J”) per la predizione legale evitando il ricorso giudiziario.
Il legislatore italiano è scettico e, quando si tratta di cose nuove, mette mano alla pistola; anni e anni di pubblica avversione da parte degli addetti ai lavori (alzi la mano chi non ha partecipato a panciuti convegni sui pericoli dell’AI e sulla disumanizzazione della giustizia) hanno tagliato le uniche prospettive migliorative della produttività degli uffici a parità di personale (e quindi senza nuovi oneri per lo Stato); all’emergenza di processi troppo lunghi si è risposto con più teste, ma è stata ed è assente la prospettiva a medio lungo termine su come ripensare il comparto giustizia e alzare le produttività interne e pro capite.
Chiariamo: la giustizia è definita materia ad alto rischio dal regolamento europeo d’intelligenza artificiale, i colonnelli dell’Ue hanno iper regolato gli spiriti animali dell’innovazione tecnologica (chi vivrà, saggerà la resistenza della concepita AI made in Ue nella competizione internazionale); ma il DDL italiano sull’AI (n. 2316, con modifiche rispetto al n. 1146 approvato dal Senato), più realista del re, fa ancora di più: ha espresso ulteriori cautele (alcune delle quali rimbrottate per eccessi di zelo dalla commissione europea, v. il parere della commissione Ue n. 7814-C-2024 del 5 novembre) per l’uso dell’AI nelle pubbliche amministrazioni e nel settore giustizia, e l’art. 15 della legge ha relegato all’omeopatica funzione di consultazione l’utilizzo dei sistemi AI nella produzione del servizio giudiziario – quanto già accadeva prima sfogliando le centinaia di pagine di ogni sentenza indicizzata nei motori di ricerca – e residua a ulteriori obblighi autorizzativi da parte del Ministero della giustizia la sperimentazione sull’uso dell’AI che i capi degli uffici potrebbero tentare localmente (nulla si muove senza Roma).
Risposte da anni Ottanta
In mancanza d’altro, il recente DL del 4 agosto parrebbe essere l’estratto del complesso di misure previsto in uno qualsiasi degli anni ottanta: trasferimenti di personale (dalle sedi più virtuose a quelle meno virtuose, v. art. 2), collocazione di un numero di magistrati fino a cinquecento, anche fuori ruolo e che opererebbero da remoto, presso le sedi più lontane dagli obiettivi (mentre il Consiglio superiore della magistratura proponeva il ricorso a magistrati civili in pensione, formati in tempi di penna e calamaio) e poteri straordinari di organizzazione dei ruoli da parte dei capi degli uffici (art. 4); dell’implementazione delle nuove tecnologie, nulla, esattamente come quattro anni prima.
Eppure i buchi da riempire sono noti: catalogazione massiva dei dati processuali che ne scoraggia la consultazione, la dilatazione dei tempi scoraggia l’immediatezza della decisione; nulla che un’AI evoluta non possa superare sbrigando il possibile e di cui usufruiscono anche le strutture nazionali (studi legali e uffici) più evolute; ma si ha l’impressione che il sistema giudiziario sia affezionato ai vizi storici, saranno pure scomodi e causa di arretratezza sistemica, ma forniscono a governi e amministratori la rassicurante convinzione di un mondo immobile.
(Immagine creata con WordPress AI)