di Vitalba Azzollini
Chi è titolare di un pubblico potere può operare gli interventi che reputi necessari nel proprio ambito di azione, rispettando i paletti posti dall’ordinamento. Dato questo principio, il decisore non avrebbe bisogno di presentare alcuni di tali interventi come “necessitati” da fattori esterni, al solo fine di porsi al riparo da critiche eventuali. Specie perché, andando oltre le apparenze, capita talora di scoprire che la “necessità” posta a fondamento di certe scelte in realtà si sgretola rapidamente.
Il riferimento è all’emendamento approvato dall’Aula del Senato in sede di conversione del decreto cosiddetto Milleproroghe, col voto della maggioranza e pure dell’opposizione (pare per errore), che ha disposto venga “differita all’anno 2020” l’efficacia delle convenzioni concluse sulla base del cosiddetto piano periferie, “finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento (…)”. La sottosegretaria all’Economia Laura Castelli ha motivato l’emendamento dicendo che vi era “la necessità di rispettare la sentenza della Consulta” n. 74 del 2018. La Corte, infatti, a seguito di un ricorso della regione Veneto, aveva rilevato che nell’iter di approvazione delle norme statali che disponevano l’uso di fondi in materie regionali era stato omesso un passaggio essenziale: “il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo”.
In altri termini, la legge era intervenuta in “materie di competenza regionale” senza prevedere la necessaria “intesa” con le regioni. Dunque, la decisione di far slittare al 2020 l’attuazione delle convenzioni già concluse col governo precedente era necessitata, cioè non poteva non essere assunta, come dice Castelli? Non proprio. La sottosegretaria ha usato un alibi semi-perfetto: perché il vizio rilevato dalla Consulta avrebbe potuto essere superato. E, per poterlo fare, non serviva inventarsi niente: era già stato tutto scritto.
Prima di andare avanti, meglio riassumere i passaggi della vicenda. Il “piano periferie” era stato previsto nella legge di bilancio per il 2016 dal governo Renzi (stanziamento 500 milioni per il 2016). Il governo Gentiloni lo aveva confermato con la legge di bilancio per il 2017 e finanziato con il decreto del Presidente del Consiglio del 29 maggio 2017 (800 milioni in tre annualità), cui si era aggiunta la delibera del Cipe del 7 agosto 2017 (761 milioni). La legge di bilancio per il 2018, infine, ha disposto finanziamenti (800 milioni) per il 2018 (e altri per gli anni a venire), ed era già pronto lo schema del relativo decreto attuativo, il cui iter non era tuttavia stato completato dal nuovo esecutivo. I primi 500 milioni avevano finanziato 24 progetti, andati in porto, mentre altri 96 progetti, già approvati dal governo, ai quali erano destinati gli stanziamenti successivi, sono stati sospesi dall’emendamento in discorso.
Sintetizzata così la vicenda, il vizio rilevato dalla Corte Costituzionale, cioè la mancata intesa con gli enti territoriali, fa tornare alla memoria – mutatis mutandis, come si suol dire – un illustre precedente: la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (l. n. 124/2015, riforma Madia). In quel caso, la Consulta (sentenza n. 251/2016) aveva dichiarato incostituzionale la riforma nella parte in cui prevedeva solo il “parere”, e non la “intesa”, con le regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate, dirigenza pubblica, servizi pubblici).
Poiché i primi tre decreti legislativi erano già entrati in vigore al momento della sentenza, si poneva il problema di doverla rispettare, provando contemporaneamente a non vanificare quanto già fatto. Era stata la stessa Corte a fornire alcune “istruzioni per l’uso”, poi esplicitate per esteso in un parere del Consiglio di Stato. Dato che la pronuncia di illegittimità costituzionale era circoscritta alle disposizioni della legge Madia, cioè non coinvolgeva i decreti attuativi, essi potevano venire salvati: quelli già entrati in vigore avrebbero dovuto costituire oggetto di intesa con le regioni; stesso discorso per quelli non ancora approvati, ma per i quali non fossero scaduti i termini della delega; per tutti gli altri, invece, sarebbe stata necessaria una nuova norma di legge immune dal vizio rilevato.
La “sanatoria retroattiva” aveva così consentito di lasciare impregiudicato il lavoro già svolto. Una soluzione simile si sarebbe potuta usare anche nel caso in discorso? Pare di sì, in base a una serie di elementi. Innanzitutto, anche stavolta la Consulta si è limitata a dichiarare la parziale illegittimità delle norme di legge, non coinvolgendo i decreti inerenti ai relativi finanziamenti: dunque, c’era la possibilità di tenerli indenni. Inoltre, la soluzione cui ispirarsi era rinvenibile nello schema di decreto, cui si è accennato, teso ad attuare l’ultima tranche di finanziamenti (legge di bilancio 2018), predisposto dal precedente governo dopo la sentenza della Corte: lo schema prevedeva che l’intesa non contemplata dalla legge intervenisse in sede di approvazione dei progetti, sanando così il vizio. E il Consiglio di Stato, esprimendo parere favorevole sulla bozza di decreto, aveva ritenuto che la soluzione di rinviare “il momento dell’intesa (…) alla successiva concreta individuazione degli interventi da finanziare, e quindi al momento effettivamente decisionale di utilizzazione del fondo”, fosse “conforme alle prescrizioni della Corte”.
Questo criterio risolutivo, previsto dal suddetto schema di decreto per i progetti di riqualificazione futuri, avrebbe potuto essere utilizzato pure per i progetti precedenti, cioè quelli già oggetto di convenzioni: l’intesa non prevista a monte, cioè dalla legge, sarebbe potuta intervenire a valle, in conferenza unificata stato-regioni, sanando il vizio. Si sarebbe così rispettata la pronuncia della Consulta, senza congelare i programmi già intrapresi.
Il pasticcio combinato con l’emendamento al Milleproroghe rischia di avere dimensioni colossali. I Comuni, a seguito delle convenzioni concluse con l’esecutivo, “hanno avviato attività di progettazione quando non anche le gare”, coinvolgendo pure investitori privati: il contenzioso che ne deriverà sarà enorme, e questo costituirà solo uno degli impatti dell’emendamento. Castelli ha dichiarato che il governo rifonderà le spese già sostenute dalle amministrazioni per i progetti in discorso: peccato la sottosegretaria non dica che, in questo modo, soldi pubblici, cioè dei contribuenti, verranno dissipati nel rimborso di risorse usate per elaborare o addirittura avviare interventi già vagliati. Castelli ha pure affermato che il denaro “risparmiato” verrà “dirottato verso un altro tipo di finanziamento”, per il libero utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte dei Comuni: intento apprezzabile, ma che non elimina i danni prodotti dalla sospensione dei progetti.
Una domanda sorge spontanea: visto che una soluzione per rimediare al vizio normativo si sarebbe potuta trovare, perché non l’hanno nemmeno considerata? Non sarà che non vedevano l’ora di neutralizzare il “piano periferie”, voluto dal governo Renzi, per evitare che quest’ultimo se ne intestasse il risultati? Non sarà che, come politici del cambiamento, non vedevano l’ora di cambiare solo la forma in cui erogare fondi ai Comuni, vantando ciò come cambiamento epocale? Non sarà che non hanno voluto sanare vizio rilevato dalla Consulta nelle leggi di bilancio Renzi e Gentiloni per poterlo meglio rimarcare? Ah, saperlo…