Il fattore comune dei compensi minimi

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

Questa volta, pochi pixel, il cui spunto è il salario minimo. Come dice, Titolare? Stia tranquillo, niente discettazioni sulla direttiva UE ancora da adottare, su confronti tra ordinamenti di Nazioni diverse, né valutazioni di merito sull’opportunità di recepire o meno la direttiva.

Ci limitiamo a scarne considerazioni sulle ben note contraddizioni della nostra normativa, troppo spesso capace di trattare medesimi istituti o fattispecie analoghe, contemporaneamente disponendo l’alfa e l’omega.

Chi è rappresentativo?

Per un verso, il tasso dei lavoratori dipendenti la disciplina del cui rapporto di lavoro è coperta da un contratto collettivo nazionale di lavoro conforta, perché è oltre quella soglia dell’80%, considerata dalla UE, nell’ambito dei lavori preparatori alla imminente nuova direttiva, come livello essenziale al di sotto del quale la tutela di un salario minimo legale, cioè disposto dalla legge, dovrebbe divenire vincolante.

È il segno che in Italia le parti fanno il loro dovere: negoziano, trattano, contrastano, ma giungono a sottoscrivere accordi. Di conseguenza, il mercato del lavoro vede su iniziativa delle parti minimi salariali garantiti. Magari arrivano in ritardo, ma i contratti collettivi nazionali ci sono. Pure troppo.

La parte mezza piena del bicchiere, infatti, consiste nell’assenza di criteri chiari per definire la rappresentatività delle associazioni sia datoriali, sia dei lavoratori. Il che permette il moltiplicarsi di centinaia di contratti collettivi, i cui valori soglia minimi possono essere anche sensibilmente dissimili tra loro, nonostante l’oggetto, cioè la remunerazione di una medesima prestazione lavorativa, sia comune.

Se da un lato il tasso di copertura dei dipendenti i cui rapporti sono regolati da Ccnl è un elemento positivo, per altro verso la moltiplicazione dei contratti costituisce di per sé un problema, perché poi trovare un fattore minimo comune è operazione tutt’altro che semplice.

Come dice, Titolare? A cosa servirebbe tale “fattore comune”? Trascuriamo ragionamenti “alti” su eguaglianza, parità di trattamento ed opportunità.

Minimi e codice dei contratti

È, talora, lo stesso legislatore, che sin qui non ha mai inteso imporre minimi salariali per legge, a chiedere tuttavia minimi salariali. Per esempio, nella normativa del codice dei contratti pubblici di appalto. L’articolo 23, comma 16, del d.lgs 50/2016, infatti, prevede che i progetti stimino i costi dei lavoratori delle imprese appaltatrici riferendosi ad

[…] apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Come si nota, la norma è un po’ contorta ed influenzata da due elementi:

  1. l’ambizione a creare tabelle che unifichino in valori coordinati la selva di quelli emergenti dai troppi contratti nazionali collettivi;
  2. dalla necessità di supplire all’ipotesi, a ben vedere non troppo remota, che manchi un contratto collettivo applicabile all’appaltatore;

Il fatto è, Titolare, che per le amministrazioni appaltanti accertare un livello di costo del lavoro nell’ambito degli appalti qualificabile come congruo è impresa difficile. Ed il contenzioso elevatissimo.

E magari le tabelle fossero in grado di determinare un “minimo” salariale univoco. C’è un’immane giurisprudenza amministrativa che nega, nella sostanza, alle tabelle ministeriali la forza di stabilire un vero e proprio valore minimo. Secondo un forte indirizzo giurisprudenziale le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, sicché non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).

Ma, allora, i contratti collettivi nazionali determinano o no un minimo fattore salariale comune? Il settore degli appalti pubblici non pare conduca a questa soluzione.

Il caso dell’equo compenso

E, Titolare, l’Italia è quel Paese nel quale si infuoca il dibattito sui minimi legali delle retribuzioni del lavoro dipendente ma nel quale, contestualmente, i lavoratori autonomi si ritrovano con condizioni retributive diversissime da quelle dei lavoratori dipendenti e diversissime tra loro.

Le “partite Iva”, per esempio, non hanno alcun parametro legale “minimo”, né possono risultare coperte da contratti collettivi: navigano nel mare aperto del mercato.

Si tratta di lavoro autonomo, in qualche caso imprenditoriale: quindi, qualcuno potrebbe pensare che sia inevitabile lasciare al mercato e alla specifica professionalità la determinazione dei compensi.

Tuttavia, le professioni “ordinistiche”, quelle cioè svolte da professionisti regolati da ordini professionali non di rado sono regolate da discipline “legali”. Spariti i minimi tariffari, una serie di norme e decreti puntano ad estendere il cosiddetto “equo compenso”, regolato in modo zoppicante per gli avvocati, all’insieme delle professioni ordinistiche.

Un Legislatore, dunque, incline a non introdurre un salario minimo legale, pare invece, contestualmente, sia pure in modo distratto, incline a regolare (sono da diverso tempo giacenti iniziative legislative non ancora andate in porto) compensi “equi” (modo elegante per sottendere comunque minimi tariffari) per i professionisti; sì, ma non per tutti. Le partite Iva, infatti, stanno sempre a guardare.

Consulenze gratuite nella PA

E però, contestualmente, sui compensi ai professionisti la giurisprudenza ha da qualche anno ammesso la possibilità che le pubbliche amministrazioni possano attribuire incarichi gratuiti. Un modo di operare assai discutibile, di certo comunque non troppo in linea con le logiche concorrenziali.

Ma, qual è l’atteggiamento del Legislatore rispetto a questo tema? Dopo lunghi anni, la questione è oggetto della legge delega di (ennesima) riforma del codice degli appalti in dirittura di arrivo. Il Legislatore intende vietare gli incarichi gratuiti ai professionisti, correggendo il tiro della giurisprudenza. Sì, ma, Titolare, siamo in Italia. Quel divieto, infatti, sarà comunque superabile “motivatamente”.

Tra salario unico legale che non c’è, minimi contrattuali ballerini, iniziative, però, per minimi professionali e parallele iniziative per acquisire prestazioni gratis, un minimo comune sicuramente assente, Titolare, è la coerenza.

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