Pacchetto Visco, il rischio del Grande Fratello

Le misure di contrasto ad evasione ed elusione contenute nella manovra correttiva varata giorni addietro dal Consiglio dei ministri portano la firma del viceministro all’Economia, Vincenzo Visco. Analizziamone alcune e tentiamo di prefigurarne le conseguenze.
In primo luogo, la filosofia che ispira i provvedimenti è basata sul tentativo di ampliare la base imponibile (e di conseguenza il gettito, anche ad aliquote nominali invariate), eliminando la elusioni e sanzionando in modo più duro l’evasione. Fulcro della manovra è il recupero di gettito Iva. Ad esempio, l’appaltatore è responsabile dei versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore per lavori nell’edilizia. Una misura finalizzata ad evitare lavoro nero e frodi fiscali, come per esempio il mancato versamento da parte del subappaltatore che poi risulta irrintracciabile.
L’Austria ha già applicato norme di questo genere con risultati positivi nel contrasto dell’evasione fiscale, dell’evasione contributiva e del lavoro nero. In particolare, l’Austria ha ottenuto un aumento del gettito Iva pari all’1,5 per cento. In Italia un incremento del genere equivarrebbe a oltre un miliardo e mezzo di euro.
Per questa norma di contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro nero non è stato messo in conto alcun gettito, il che rappresenta un’innovazione interessante ed in controtendenza rispetto all’inveterata abitudine dei governi italiani ad iscrivere tra le entrate i proventi della lotta all’evasione fiscale, salvo ritrovarsi ex-post con buchi di bilancio.
Riguardo Iva ed imposte dirette, per i professionisti viene fatto obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione dell’attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese professionali), con obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente per pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l’operazione).
Riguardo l’accertamento Iva, viene introdotto l’obbligo di trasferire per via telematica all’amministrazione finanziaria l’elenco di clienti e fornitori, sfruttando il canale telematico attraverso il quale già oggi viene svolta la comunicazione finalizzata all’assolvimento degli adempimenti da parte del contribuente.
Le nuove tecnologie informatiche verranno utilizzate anche per comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate, con cadenza settimanale o mensile, l’ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti dagli esercenti il commercio ed attività assimilate. Previsto anche che le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro nei confronti dei propri assicurati, devono comunicare per via telematica all’Agenzia delle entrate, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l’ammontare delle somme liquidate, la causale del versamento, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario-assicurato e dei soggetti le cui prestazioni, rese a favore della compagnia di assicurazione o dell’assicurato, sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Per rinforzare il contrasto dell’evasione Iva, viene abbassata da 150 milioni di lire a 50.000 euro la soglia che fa scattare il reato penale per mancata presentazione della dichiarazione.
Le stock option vengono sottoposte a tassazione ordinaria – quale reddito di lavoro dipendente – per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Gli operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione, nonchè ogni altro operatore finanziario) dovranno comunicare periodicamente l’elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti. Le comunicazioni devono riguardare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio o per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria. Sono escluse solo le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro. Torneremo tra poco su questa norma.
Riguardo la tassazione delle compravendite immobiliari, fermo restando il principio della dichiarazione del valore della compravendita in base ai coefficienti catastali, dovrà comunque essere indicato il valore reale della compravendita ed i mezzi di pagamento utilizzati. Norma che si raccorda, per le verifiche, a quella che stabilisce l’obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare le generalità dei propri clienti che effettuano transazioni di controvalore superiore a 1500 euro. In caso di accertamento di difformità tra valore di compravendita dichiarato e quello effettivo, le imposte verranno ricalcolate sul maggiore valore.

Riguardo gli aspetti incentivanti del pacchetto fiscale, aumenta il limite di deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei nuovi brevetti industriali, dei processi e know how, per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie, mentre le spese sostenute vengono inserite tra quelle per le quali è consentita l’attivazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili, che consente di agevolare spese che appaiono meritevoli di un trattamento più favorevole dell’attuale in quanto finalizzate ad assicurare una maggiore competitività delle imprese.

Fermiamoci qui.

Come dovrebbe essere utilizzato il maggior gettito fiscale così ottenibile? Questo è il punto dirimente. A nostro giudizio, vi sono tre potenziali modalità d’impiego:

  1. la riduzione delle imposte per aziende e persone fisiche;
  2. la destinazione ad interventi di sviluppo economico (leggasi prevalentemente ma non esclusivamente welfare), oppure
  3. l’accumulazione di avanzo primario, finalizzato a ridurre il debito pubblico.

Oppure un mix delle precedenti. Noi preferiamo dare la priorità alle opzioni 1 e 3, mentre l’opzione 2 dovrebbe servire per attuare misure di welfare-to-work, per aumentare il tasso di partecipazione alla forza-lavoro, non certo per finanziare lavori socialmente utili e simili amenità.Ma vi sono anche implicazioni non immediatamente evidenti: l’utilizzo estensivo e pervasivo delle comunicazioni per via telematica all’Agenzia delle Entrate permette al fisco di disporre, in tempo pressoché reale, dei dati sulle consistenze reddituali e patrimoniali e sui flussi finanziari dei contribuenti. Facciamo solo due esempi:

1) L’obbligo di dichiarare l’effettivo valore della transazione immobiliare, pur essendo tassato ancora sui vecchi moltiplicatori catastali (che spesso sono del tutto simbolici rispetto al valore della compravendita), permetterà al fisco di procedere, in un secondo momento, al riallineamento parziale o totale, delle rendite catastali ai valori correnti di mercato. Naturalmente, se ciò avvenisse, si porrebbe nuovamente il problema di come destinare il gettito fiscale così ottenuto: ridurre le imposte sugli immobili, alimentare il welfare o ridurre lo stock di debito?

2) I nuovi obblighi imposti agli intermediari finanziari (identificazione delle transazioni dei propri clienti e segnalazioni per via telematica delle stesse) aprono la strada alla creazione di un’anagrafe centralizzata dei rapporti bancari. Ciò permetterebbe di identificare al centesimo le consistenze delle attività finanziarie dei contribuenti (azioni, obbligazioni, fondi, titoli di stato). A quel punto, sarebbe possibile introdurre una maggiorazione della cedolare secca su interessi e dividendi (ad esempio, dal 12.5 al 20 per cento) esonerando i piccoli patrimoni, e a nulla varrebbe suddividere i propri risparmi su più banche. Oppure, sarebbe possibile imporre l’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei proventi finanziari da azioni, obbligazioni e titoli di stato, che sarebbero quindi tassati ad aliquota marginale Irpef, come già accade in altri paesi europei.
Di fatto, sarebbe l’introduzione della nominatività delle attività finanziarie, come non riuscì nemmeno ai governi di centrosinistra di inizio anni Sessanta.
Una domanda: questa evaporazione dei loopholes che consentono di sottrarre imponibile al fisco, non vi ricorda l’impostazione filosofica alla base della flat-tax?
Il punto, lo ribadiamo ad abundantiam, resta la destinazione del maggiore gettito. Lì risiede lo spartiacque tra liberalizzatori e protettori di clientele e burocrazie.

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