Libera stampa, magistratura onnipotente, politica disarmata

Lo scorso 28 settembre il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, dopo 2 mesi e 22 giorni di istruttoria, ha inflitto la sanzione della sospensione per 12 mesi a Renato Farina (vicedirettore di Libero) e ha assolto Claudio Antonelli (cronista di Libero). il nome di Renato Farina (vice di Vittorio Feltri a Libero) emerse durante le indagini sul coinvolgimento del Sismi nel rapimento dell’imam di Milano Abu Omar, sequestrato nel 2003 da un commando di agenti della Cia con la probabile collaborazione di agenti del Sismi. Per questa vicenda finì in carcere un dirigente del servizio segreto militare, Marco Mancini.

Farina ha riconosciuto di avere intrattenuto rapporti con il Sismi, in qualità d’informatore, ricevendo rimborsi dal nostro servizio segreto militare; ed ha ammesso di avere intervistato i magistrati milanesi Spataro e Pomarici per ottenere informazioni da trasmettere al Sismi, coinvolgendo nella vicenda l’ignaro redattore Antonelli.
Ieri, la Procura Generale della Repubblica di Milano ha chiesto al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti “di riformare la decisione impugnata con riguardo alla posizione del giornalista professionista Renato Farina applicando allo stesso la sanzione disciplinare della radiazione, ponendo rimedio a quanto il Consiglio territoriale non ha avuto la ‘forza’ numerica di fare”. L’atto è firmato dal sostituto procuratore generale, dottoressa Maria Antonietta Pezza.

La delibera del Consiglio regionale dell’Ordine, com’è noto, ha accertato la violazione da parte di Farina delle norme di deontologia professionale di cui all’avviso disciplinare del 6 luglio 2006, applicando, scrive la dottoressa Pezza, “tuttavia una sanzione inadeguata rispetto alla gravità della condotta ascritta ed accertata”.

Hanno partecipato alla seduta del 28 settembre otto consiglieri su 9. La maggioranza era di 5 voti. Nessuna sanzione (radiazione o sospensione di 12 mesi) ha raggiunto il quorum dei 5 voti. E’ passata così la sanzione meno grave nel rispetto del principio generale del favor rei. In caso di parità di voti, generalmente prevale il voto del presidente, ma non quando si decide sulle persone come in questo caso.

Scrive la dottoressa Pezza:

“Il Consiglio territoriale, pure avendo rigettato l’improbabile istanza di ‘patteggiamento’ avanzato dal difensore, si è tuttavia lasciato prendere la mano dal contegno di ‘studiata’ sottomissione assunto dal giornalista in sede giudiziale (unica strada per evitare la conseguenza più grave) e da valutazioni metagiuridiche (afflizione derivata dalla pubblicità della vicenda) giungendo ad applicare una sanzione inaccettabile perché non rapportata alla gravità estrema delle violazioni che, ad avviso della scrivente, impongono di irrogare la sanzione massima prevista dall’ordinamento disciplinare”.


L’articolo 55 della legge 69/1963 sanziona con la radiazione la condotta del giornalista che ha gravemente compromesso la dignità professionale “fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’Albo”.

Ora, appare del tutto fuori discussione che Farina abbia gravemente violato i principi di deontologia professionale. Ma fino a ieri noi, che giornalisti non siamo, credevamo che l’Ordine dei Giornalisti, ed il suo Consiglio Nazionale, articolato su base regionale od interregionale, ed al quale spetta di comminare i provvedimenti disciplinari ai propri appartenenti, fosse una struttura corporativa ma comunque libera, perché autoregolamentata. Quello che non sapevamo è che il Consiglio dell’Ordine è istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e che il potere giudiziario può intervenire sul Consiglio medesimo. Recita l’articolo 60 della sopracitata legge 69/1963:

Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative all’iscrizione o cancellazione dall’Albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l’interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

Con l’iniziativa di ieri del sostituto procuratore generale di Milano, la magistratura ha deciso di applicare un articolo della legge sulla stampa, per sostituirsi all’autonomia dell’Ordine. Sia chiaro, l’azione è ammessa dalla lettera della legge, ma ci chiediamo: quante altre volte, in 43 anni di vita dell’attuale normativa sulla stampa, la magistratura ha ritenuto di dover esercitare tale prerogativa? L’Ordine è stato sconfessato, la magistratura ha esteso anche ad esso quell’esorbitante ruolo di supplenza e tutela che essa ha deciso di darsi dal 1992, e che da allora ha sempre esercitato nei passaggi più delicati della vita del Paese.

Suscitano particolare impressione le motivazioni del ricorso. Il modo sprezzante con cui viene liquidata la linea di Franco Abruzzo e dell’Ordine della Lombardia (“Farina ha subito una gogna mediatica, è stato privato della firma per dodici mesi, è attualmente fuori dalla gerenza di Libero: che altro dovevamo fare?“), l’invito perentorio al Consiglio nazionale a “porre rimedio” all'”errore” del Consiglio regionale: la mancata irrogazione della massima sanzione disciplinare, la radiazione di Farina.

Che accadrà se il Consiglio Nazionale non vorrà ottemperare alle richieste del sostituto p.g. di Milano? L’Ordine verrà sciolto e commissariato dalla magistratura? E se il Consiglio Nazionale dovesse accettare i “suggerimenti” della dottoressa Pezza, che dovremmo inferirne? Che la magistratura controlla de facto l’Ordine dei giornalisti, e non limita la propria attività all’accertamento della responsabilità penale dei cittadini, il cardine del principio di eguaglianza giudiziaria?

Proprio per questo occorre rendersi conto che nessun paese che voglia definirsi liberale può avere una simile legislazione sulla stampa. Non è solo l’Ordine dei giornalisti a dover essere sciolto, in quanto retaggio ipercorporativo che limita l’accesso alla professione giornalistica. E’ l’intera legislazione sulla stampa a dover essere riscritta. Un paese a democrazia compiuta non può e non deve avere un corpus di norme che assegnano alla magistratura poteri di simile ampiezza e (soprattutto) discrezionalità. Ne va del futuro della nostra democrazia.

P.S. Sempre ieri, Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio, con l’accusa di concorso in corruzione in atti giudiziari, per la vicenda delle presunte dichiarazioni reticenti fatte dall’avvocato inglese David Mills in due processi milanesi. La decisione è stata presa dal gup Fabio Paparella che, con la stessa accusa, ha mandato a giudizio anche Mills. I due verranno processati, a partire dal 13 marzo prossimo, dai giudici della Decima sezione penale del Tribunale di Milano. Giova rammentare che il gup non ha atteso, per pronunciarsi, la decisione della Corte di Cassazione su un ricorso su un’istanza presentata dalle difese nella quale si chiedeva la ricusazione del giudice perché si era già espresso in altri procedimenti che riguardavano il leader di Forza Italia, e ciò dopo che lo stesso gup in precedenza, aveva affermato che avrebbe atteso la pronuncia della Suprema Corte.

Le norme appaiono sempre meno nitide ed univocamente interpretabili, nell’Italia del 2006. Ed un unico, incontrastato ed autoreferenziale meta-potere regola la vita civile e politica del paese. In nome della legge.

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