Il sesto dei tredici punti programmatici di Decidere.net, il network di Daniele Capezzone, recita:
Responsabilità patrimoniale del pubblico amministratore: chi sbaglia e arreca un danno, paghi.
Essenziale, asciutto, lapidario. Così si fa, vivaddio. Per una politica ad alta velocità. Vrooom! Ma dove l’avevamo già letto, questo principio? Nel Deuteronomio? Nei fratelli Karamazov? Nel ricettario di suor Germana? Ah, no! Pare che il principio di responsabilità patrimoniale dei pubblici amministratori sia già previsto dall’ordinamento italiano. Lo avevamo letto sul sito della Corte dei Conti, nella sezione relativa alle funzioni giurisdizionali della stessa in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
In particolare,
La responsabilità amministrativa è quella, a contenuto patrimoniale, di amministratori o dipendenti pubblici per i danni causati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio. L’accertamento della responsabilità comporta la condanna al risarcimento del danno a favore dell’amministrazione danneggiata.
Accanto alla responsabilità penale (che punisce i comportamenti più gravi) e alla responsabilità civile (obbligo del risarcimento del danno) preordinata alla tutela dei terzi danneggiati, l’ordinamento ha previsto una forma particolare di responsabilità per reagire ai comportamenti illeciti produttivi di danno nei confronti della collettività, attribuendo l’azione ad un organo terzo e neutrale estraneo all’amministrazione (il pubblico ministero contabile).
Lo scopo della responsabilità è, quindi, quello di prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione) e reprimerli ove si siano verificati, condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato.
Quali sono i soggetti che possono essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa?
La Corte dei conti giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori, dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla p.a. da un rapporto d’impiego o di ufficio. Non solo quindi gli impiegati pubblici, ma anche i titolari di incarichi elettivi (esempio: i Ministri) o onorari, e i c.d. funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni pubbliche. La giurisprudenza della Corte dei conti, confortata dalla Corte di cassazione, ha ritenuto sottoposti alla propria giurisdizione anche soggetti estranei alla p.a. ma inseriti in modo stabile nel proprio apparato organizzativo (esempio: i direttori dei lavori). Anche le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione contabile.
Ma quale è la differenza tra la responsabilità amministrativa e la responsabilità civile dei funzionari?
La distinzione è abbastanza semplice. Se un funzionario o impiegato arreca danno ad un terzo estraneo alla pubblica amministrazione, la nostra Costituzione prevede (art. 28) che, sia il funzionario che la stessa amministrazione, insieme, debbano risarcire il terzo del pregiudizio subito e ciò in virtù del principio che la pubblica amministrazione debba sempre rispondere per i danni arrecati dai propri agenti.
La responsabilità civile tutela, quindi, la posizione del terzo contro la p.a.
Al contrario, la responsabilità amministrativa tutela la stessa pubblica amministrazione nei confronti dei danni che le arreca il funzionario o l’impiegato all’interno del rapporto d’ufficio, obbligando il funzionario a risarcire il danno arrecato all’ente a causa della sua condotta.
Ma la proposta di Capezzone va ben oltre, e si spinge a stabilire che
“nel caso in cui un amministratore agisca con dolo o colpa grave, e arrechi un danno all’ente pubblico e/o a terzi, deve essere chiamato a rispondere anche in termini patrimoniali”.
Ecco un ottimo suggerimento per il legislatore, che dovrebbe integrare lo strumentario a disposizione della Corte dei Conti. La quale corte piè veloce è però ancor più veloce di Achille-Capezzone. Infatti l’ordinamento della magistratura contabile prevede che affinché un soggetto possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso,
…con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta, dove la colpa è grave quando si discosta notevolmente dallo standard normale richiesto dal tipo di prestazione svolta.
Come si può agevolmente constatare, e contrariamente alla interpretazione capezzoniana, che parla di “uscire da una dimensione esclusivamente penale”, la responsabilità dei pubblici amministratori è sanzionabile su più piani, distinti e separati: civile, penale ed amministrativo. E’ in quest’ultimo aspetto che se ne sostanzia la dimensione propriamente patrimoniale. Pensate, per restare alla stretta attualità, che la Corte dei Conti ha sanzionato per 3 milioni di euro ‘o Governatore Bassolino, relativamente alla creazione di un call center fantasma, durante il suo periodo di reggenza come commissario straordinario alla munnezza. Questa Corte dei conti, sempre a precedere le proposte rivoluzionarie ed inedite di Decidere.net!
Ma Capezzone è una fucina di idee. Le ultime notizie lo segnalano intento a realizzare il quattordicesimo dei suoi precetti: stabilire l’apposizione obbligatoria, ad ogni veicolo, di alcuni organi meccanici girevoli a forma di disco che trasmettono il movimento mediante contatto diretto. Da due a quattro per tipologia di veicolo, come ci hanno insegnato Blair e Sarkozy. Per una politica ad alta velocità.