“Lo stato di diritto è dalla parte di Eluana”

Su Radio Radicale il video del convegno tenutosi oggi, 24 luglio 2008, a Roma presso la sede de L’Opinione.

Interventi di Benedetto Della Vedova, Arturo Diaconale, Alfonso Papa, Margherita Boniver, Carmelo Palma, Fiamma Nirenstein.

Sono saliti a 14 i parlamentari del Pdl firmatari della mozione in difesa della libertà terapeutica presentata ieri da Benedetto Della Vedova alla Camera dei Deputati. Alle firme, raccolte ieri, di Margherita Boniver, Peppino Calderisi, Mario Pepe, Alfonso Papa, Lella Golfo, Fiamma Nirenstein, Enrico Costa, Chiara Moroni e Francesco Nucara, si sono aggiunte oggi quelle di Roberto Antonione, Giorgio La Malfa, Sergio Pizzolante e Umberto Scapagnini.

La mozione

La Camera dei Deputati,
premesso che

la drammatica vicenda di Eluana Englaro ha sollevato, in sede politica e parlamentare, numerosi e comprensibili interrogativi circa i limiti e le condizioni di esercizio del diritto costituzionale alla libertà di cura, da parte dei pazienti che versano in stato di incoscienza e che non possano prestare validamente il consenso ai trattamenti sanitari a cui sono, o possono essere, sottoposti;

Lo sviluppo delle forme di sostegno vitale artificiale a quanti versano in condizioni di completa e irreversibile incoscienza implica, come da più parti da anni si sollecita, un adeguamento della normativa che renda possibile, anche per questi pazienti, l’esercizio di un diritto, che la perdita della coscienza di fatto preclude; se si ampliassero i casi e le condizioni per cui il consenso del paziente si considera presunto e comunque non revocabile, il principio del “consenso informato” perderebbe il proprio rilievo di fondamento generale di legittimazione dei trattamenti sanitari e delle relazioni tra medici e pazienti;

Con il decreto che accoglie il reclamo presentato dal Signor Beppino Englaro, in coerenza con il pronunciamento della Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, sentenza 16/10/2007, n. 21748), la Corte di Appello di Milano ha riconosciuto che l’articolo 32 della Costituzione (come richiamato dall’articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”) trova applicazione anche nel caso in cui il titolare del diritto alla cura non sia in grado di prestare o revocare il proprio consenso, a condizione che in precedenza – anche in assenza di una disciplina positiva sulle cosiddette “direttive anticipate” – la sua volontà sia stata dichiarata in forma esplicita;

Su questa base, la Corte di Cassazione si è limitata a stabilire le condizioni entro cui, all’interno dell’attuale ordinamento, sia esercitabile un diritto costituzionale che non viene meno per il fatto che il Parlamento non ne ha previsto una specifica regolamentazione legislativa;

Proprio il principio della separazione dei poteri implica la possibilità che un diritto (e a maggior titolo, un diritto costituzionale), quando il legislatore non abbia posto rimedio alle ragioni normative che ne rendono incerte le condizioni di esercizio, dia adito ad una richiesta di giustizia e trovi riconoscimento ed attuazione in una pronuncia giurisdizionale. Le questioni attinenti al consenso informato e alla libertà di cura presentano, dal punto di vista giuridico, profili del tutto specifici, che le distinguono dall’eutanasia, cui pure tendono ad essere legate nella discussione pubblica e nella polemica politico-culturale: il diritto che la Cassazione ha definito “all’autodeterminazione terapeutica” è stabilito, in modo inequivoco, da una norma Costituzionale; l’eutanasia è un reato previsto come tale dal nostro codice penale. Il fatto che le due fattispecie possano sollevare questioni o interrogativi comuni dal punto di vista etico, religioso e culturale non autorizza in alcun modo a confonderne la natura da un punto di vista propriamente normativo;

A partire dal caso di Eluana Englaro si è altresì da più parti sostenuto che l’alimentazione e l’idratazione (ovvero, in altri casi, la respirazione) artificiale non siano da considerarsi trattamenti sanitari, ma forme di mera cura e assistenza materiale, cui non sarebbe necessario prestare, né possibile revocare il consenso; tale interpretazione restrittiva appare del tutto ingiustificata, poiché esclude dall’ambito dei trattamenti sanitari pratiche, che comportano necessariamente il ricorso a atti e tecnologie bio-mediche e che sono deontologicamente legittimate dall’obiettivo di scongiurare la morte e la sofferenza dei pazienti;

Il fatto che il nostro ordinamento giuridico sia univocamente orientato a garantire la libertà di cura emerge anche dal fatto che il Parlamento italiano ha da tempo approvato l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo (Legge 28 marzo 2001, n.145); i governi che da allora si sono succeduti, peraltro, hanno mancato di dare attuazione alle previsioni della legge di ratifica, non avendo adottato i decreti legislativi di adattamento (nonostante i successivi rinnovi della delega nel 2003 e 2007);

L’articolo 5 della Convenzione di Oviedo prevede che un intervento nel campo della salute non possa essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia reso un consenso libero, informato e, in qualunque momento, revocabile al trattamento proposto;

Quanto espresso in premessa in ordine al caso di Eluana Englaro e, più in generale, ai termini di esercizio della libertà terapeutica garantiti dal nostro ordinamento giuridico, trova, già oggi, pieno riscontro nel Codice di deontologia medica (16 dicembre 2006): “In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.” (Art. 35- Acquisizione del consenso); “Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato” (art. 38- Autonomia del cittadino e direttive anticipate) impegna il Governo a completare la procedura di ratifica della Convenzione di Oviedo e a compiere gli atti necessari per dare ad essa una “piena ed intera esecuzione”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 della Legge 28 marzo 2001, n. 145, anche predisponendo la disciplina occorrente per l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione;

A promuovere un’ampia discussione parlamentare sul tema del cosiddetto “testamento biologico”, sulla base di una proposta che raccolga le indicazioni, in buona parte convergenti, dei numerosi progetti di legge presentati, nella scorsa e nella presente legislatura, per definire le condizioni e i termini di esercizio della libertà terapeutica da parte dei pazienti che versano in stato di incoscienza.

A esercitare l’iniziativa legislativa su questi temi avendo cura di non porre in dubbio o contraddire i principi dell’ordinamento che, a partire dalle disposizioni costituzionali, fondano la legittimità del rapporto terapeutico sul principio del consenso e sulla indisponibilità della vita e della volontà dei pazienti.

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