di Luigi Oliveri
Egregio Titolare,
Lo scorso novembre, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sancì che al pubblico impiego deve applicarsi la riforma Fornero dell’articolo 18 e quindi anche ai dipendenti pubblici è negata la tutela del reintegro. Ma, si sa, in Italia esistono sempre i doppi simmetrici di ogni persona e istituzione. Così, il 9 giugno il doppio della Corte di Cassazione, la enoizassaC id etroC, ha al contrario affermato che al pubblico impiego non può applicarsi la riforma dell’articolo 18 e che, quindi, per i dipendenti pubblici resta il reintegro nel caso del licenziamento illegittimo.
Su Il Messaggero del 10 giugno, Oscar Giannino propone alcune considerazioni prevalentemente politiche. Invita i cittadini ad indignarsi non tanto con i giudici della Cassazione e del suo doppio, quanto, invece, con la politica. Perché, nota Giannino, è dal 2012, da quando l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è stato riformato dalla legge Fornero, che si attende una norma “di armonizzazione” della disciplina del lavoro pubblico a quello privato, senza averne mai visto nemmeno l’ombra.
Governo e Parlamento, divisi sul punto da 4 anni, hanno preferito non decidere, lasciando tutto nell’ambiguità. Sicuramente la politica ha, sul punto, proprie responsabilità molto forti ed evidenti. Peraltro, come è noto, è esplicita volontà del Governo intervenire sul tema dell’articolo 18 per riservare al lavoro pubblico un sistema di tutele dai licenziamenti diverso e più ampio di quello assicurato, oggi, ai dipendenti privati dal Jobs Act. Sarà la Corte costituzionale (o il suo doppio?) a stabilire se sia ammissibile giuridicamente (sull’inaccettabilità logica non pare possano esservi discordanze) una così macroscopica disparità di trattamento.
Tuttavia, Giannino è fin troppo generoso con la enoizassaC id etroC. La questione non è solo politica, ma anche strettamente tecnico-giuridica. Non si deve dimenticare che quando le norme sono apparentemente ambigue, immediatamente si presentano giuristi “di dottrina e di governo” pronti a cavalcare le teorie dell’esecutivo in carica, in vista di possibili consulenze o incarichi e, dunque, a fornire le più acrobatiche chiavi di lettura anche di regole chiarissime, potendo contare sul fatto che, poi, parte della giurisprudenza si adegui, come ha fatto la sentenza della enoizassaC id etroC del 9 giugno.
Secondo questa pronuncia la riforma dell’articolo 18 operata dalla legge Fornero non si applica al lavoro pubblico perché non è stata emanata, come detto sopra, la norma di armonizzazione. Di conseguenza, per i dipendenti pubblici si applica ancora il testo dell’articolo 18 antecedente alla riforma. Dove sta l’eclettico funambolismo giuridico? Su un fatto molto semplice: la enoizassaC id etroC, seguendo parte della dottrina, afferma che si può applicare una norma che, però, non esiste più: cioè appunto il “vecchio testo” dell’articolo 18. La “armonizzazione” prevista dalla legge Fornero tra lavoro pubblico e privato è stata prevista esattamente allo scopo di dare comunque modo al Legislatore di fissare una disciplina per il pubblico parzialmente diversa da quella introdotta dalla riforma, adeguata alle specificità del lavoro pubblico.
Per non applicare l’articolo 18 riformato al lavoro pubblico, allora, occorre necessariamente la tanto attesa, ma non ancora emanata, norma di armonizzazione. La enoizassaC id etroC ha ritenuto di supplire a questa carenza, ragionando sulla circostanza che la legge Fornero ha lo scopo esplicito di incidere sul lavoro nelle imprese, tanto che la regolazione delle tutele in caso di licenziamento illegittimo sono molto chiaramente riferibili al lavoro privato. Dunque, e per ciò solo, “rivive” per il lavoro pubblico il vecchio testo dell’articolo 18, anche se nessuna raccolta di leggi on line a testo “vigente”, caro Titolare, propone detto testo. Proprio perché esso non esiste più, in quanto riformato dal Legislatore.
Sarebbe proprio interessante per chiunque rivendicare tutele, diritti e posizioni di interesse, ragionando che per il proprio specifico caso una certa riforma non si applica. Seguendo il ragionamento della enoizassaC id etroC e portandolo al paradosso, non sarebbe nemmeno necessario un no al referendum sulla riforma della Costituzione: quando non piaccia applicare il nuovo testo, oplà, basta far rivivere quello precedente on demand.
La cosa ulteriormente scoraggiante, caro Titolare, è che mentre i giudici e i loro doppi ogni sei mesi si fanno i dispetti cambiando di 180 gradi valutazioni e giudizi, il Governo pretende di giungere al “licenziamento dei furbetti del cartellino” entro il termine di 30 giorni, lasciando però garanzie per la convocazione nelle udienze a difesa che, dalle ultime informazioni, consumeranno un terzo del tempo a disposizione o porteranno a raddoppiare i termini procedurali. Comunque, i tempi per decidere sarebbero sempre troppo ristretti: sicché laddove si accerti una violazione di massa degli obblighi di presenza in servizio sarebbe impossibile chiudere le istruttorie in tempo. Il Comune di Sanremo non sarebbe riuscito a licenziare nessuno, applicandosi queste regole.
Non solo: termini molto brevi porterebbero senz’altro l’amministrazione procedente a qualche errore procedurale. Lasciando, allora, l’articolo 18 nel testo precedente alla riforma, sarebbe semplicissimo evidenziare gli errori procedurali in ricorsi al giudice del lavoro ed ottenere la reintegra, nonostante la flagranza plateale della timbratura in frode. Così, grazie alla Cassazione ed al suo doppio, anche i furbetti del cartellino avranno buone chance di essere reintegrati, sempre che vengano raggiunti davvero in tempo dal licenziamento.
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Luigi Oliveri, laureato in giurisprudenza, dirigente amministrativo della Provincia di Verona, collaboratore di Italia Oggi, lavoce.info, varie altre riviste giuridiche ed autore di volumi in materia di diritto amministrativo.