di Vitalba Azzollini
Nei giorni scorsi, il Tar del Lazio (sentenza n. 13825 del 3 dicembre 2019) ha accolto il ricorso del Comitato promotore del referendum sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale, affidato ad Atac. Il Comitato contestava l’applicazione del quorum minimo per la validità della consultazione, poiché previsto da una norma statutaria abrogata. Il Tar ha accolto il ricorso e, richiamando il principio di legalità, ha affermato che l’esito referendario non è soggetto a soglie. Questa è la sintesi estrema della vicenda.
Ci sono, tuttavia, un paio di aspetti – trascurati dai media – che vale la pena evidenziare, perché attinenti a profili di trasparenza. Essa è un valore essenziale in democrazia così come nella pubblica amministrazione, e lo è tanto più nella vicenda riguardante un referendum, strumento di democrazia partecipativa.
Innanzitutto, serve esporre più compiutamente la decisione del tribunale, partendo dai fatti. Il 31 gennaio 2018, l’Assemblea del Campidoglio modificò lo Statuto di Roma Capitale, apportando cambiamenti alla disciplina del referendum consultivo, tra i quali l’eliminazione del quorum: fu previsto che le «proposte sottoposte a referendum sono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto» (art. 10, c. 2). Come rilevato dai giudici, si perseguiva
«[…] il dichiarato scopo di conformare la disciplina comunale ai principi espressi dal Codice di buona condotta sui referendum adottato dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, che considera con sfavore la sussistenza di soglie e percentuali minime»
Nello stesso giorno della modifica dello Statuto, cioè il 31 gennaio, la sindaca Raggi fissò al successivo 3 giugno lo svolgimento del referendum. Successivamente, con ordinanza del 1° giugno, Raggi spostò la data all’11 novembre, in coincidenza con quella delle elezioni amministrative, e al contempo riformulò i quesiti referendari, anche perché intanto la situazione di Atac era mutata, con la proroga dell’affidamento del servizio fino al 2021.
Dato che i quesiti sono elementi essenziali del procedimento referendario, nella sostanza la sindaca indisse un nuovo referendum: questo è quanto hanno concluso i giudici, ritenendo pertanto che ad esso si dovesse applicare la disciplina entrata in vigore nel frattempo, il 20 marzo, che aboliva il quorum di validità, e non quella precedente, che regolava invece la consultazione originaria.
Esposti i fatti, si può passare ai profili di trasparenza cui si faceva cenno. Innanzitutto, dopo la consultazione, la sindaca avrebbe dovuto proclamare con una propria dichiarazione “i risultati del referendum, informandone la cittadinanza”, come previsto dal Regolamento sugli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare (art. 12, c. 4), richiamato pure dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 2018, riguardante il referendum in discorso (art. 1, lett. d).
Ma Raggi si è limitata a inoltrare il verbale delle operazioni di voto, contenente l’esito dello scrutinio, all’ufficio preposto alla pubblicazione sulle pagine del sito web di Roma Capitale, con l’invito a darne “informazione alla cittadinanza”. Ma questo, in punto di diritto, non significa “proclamare” i risultati, perché il verbale non è atto di proclamazione al termine della consultazione.
Di conseguenza, esso non poteva costituire oggetto di pubblicazione – nella parte del sito web denominata “Amministrazione Trasparente” – ai sensi del decreto Trasparenza (d. lgs. n. 33 del 2013), per assicurarne la tempestiva conoscenza agli interessati al fine di promuovere la loro partecipazione all’attività amministrativa (finalità tanto più importante riguardo a un referendum, che – come detto – è strumento di democrazia partecipativa). Peraltro, il verbale con i risultati non era stato pubblicato neppure sull’Albo Pretorio del sito stesso – sede degli atti di interesse pubblico – bensì “inserito, in data non nota e non altrimenti conoscibile”, in una pagina diversa.
Questo profilo di trasparenza riguarda il passato. Ma ce n’è uno che assume rilievo per il futuro ed è, quindi, pure più importante. Dopo la sentenza del Tar, pare Raggi abbia detto che non «cambierà nulla (…), che si trattava comunque di un referendum consultivo e che la volontà politica dell’amministrazione resta quella di procedere con l’affidamento in house ad Atac». Forse la sindaca dimentica che non bastano indiscrezioni diffuse da «fonti comunali» per assolvere a quanto previsto a conclusione di un referendum consultivo.
Infatti, per quella doverosa trasparenza cui si faceva cenno, lo Statuto di Roma Capitale (art. 10, c. 6) sancisce che
«L’Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l’eventuale non accoglimento dell’indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina»
In altri termini, se con un referendum consultivo gli abitanti di Roma si pronunciano in una certa direzione, ma il Comune decide di andare in direzione opposta, esso deve spiegare i motivi per cui reputa di non tenere conto della volontà dei cittadini manifestata in una consultazione ufficiale. È una sorta di “comply or explain”: o ti adegui all’indirizzo che ti è stato dato o spieghi perché non ti adegui. Insomma, è un metodo di trasparenza.
Troppo facile è esibire la democrazia diretta mediante proprie piattaforme – il riferimento a Rousseau è puramente fatto a posta – vantando di essere trasparenti. Si resta, pertanto, in fiduciosa attesa che Raggi chiarisca in modo trasparente e quanto prima i motivi per cui – anziché aprire alla concorrenza il trasporto pubblico, come richiesto dai romani – vuole continuare a finanziare una azienda, le cui vicende sono note da anni, che ha accumulato un debito pari a quasi 1,5 miliardi; che è tenuta in vita con accanimento terapeutico e a cui l’amministrazione continua ad affidare la gestione di un servizio di trasporto disastroso; che nel bilancio di esercizio dello scorso anno ha inserito come obiettivo il miglioramento della produttività dei propri dipendenti, ma che registra un tasso di assenteismo enorme.
Sarà fatta trasparenza? E sarà trasparenza vera o, come spesso accade, solo una farsa? Si tenga, dunque, bene a mente che Raggi deve una spiegazione post-referendaria: e la deve non solo ai cittadini romani, ma a tutti gli italiani, che con le proprie tasse finanziano la voragine dei conti di Roma, Atac inclusa.
C’era una volta la “meravigliosa” democrazia diretta pentastellata, quella dei referendum dove “chi vota, vota; chi non vota, problema suo”. Ricordo anche l’attivismo in questa direzione, lo scorso governo, dell’allora ministro delle Riforme, Riccardo Fraccaro. Certo, si potrebbe dire che obiettivo grillino è il referendum propositivo come veicolo legislativo di democrazia diretta, e che un referendum consultivo cittadino è ben altra e ben poca cosa. Io invece credo si tratti esattamente dello stessi principio. Nel caso di specie, ho inoltre la sensazione che Raggi si faccia letteralmente scudo del concordato di Atac brandendolo quasi fosse un trofeo vinto per la validità della sua tesi, e grazie a quello abbia raggiunto una sorta di tossico Nirvana amministrativo. Ovviamente le cose non stanno affatto così, data la miserrima condizione di Atac ma questa è la situazione in un paese che ha deciso di suicidarsi, facendo marcire i casi di dissesto aziendale che sono o entrano nella sfera pubblica. (MS)