Riletture costituzionali

La polemica innescata dalle ultime, lievemente avventate e vagamente elettoralistiche, dichiarazioni del premier, su tempi e modi del disimpegno delle nostre truppe dall’Iraq, rappresenta un’ottima occasione per ripassare la Costituzione della Repubblica italiana. Secondo il quirinalista del Tg3, Luciano Fraschetti, il presidente Ciampi, da Londra, avrebbe espresso malumore ed irritazione per l’esternazione di Berlusconi, perché non preventivamente informato. Ma Fraschetti fa e dice di più: arriva a spingersi ad affermare che il presidente della repubblica sarebbe “il massimo rappresentante della politica estera italiana”. Really? Rileggiamo allora la nostra Carta fondamentale, articoli da 87 a 90:

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Quindi, par di capire, il presidente della repubblica svolge una funzione di garanzia ed “equilibrio”. In quest’ottica vanno inquadrate la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa (con l’importante specifica “costituito secondo la legge”) e quella del Consiglio Superiore della Magistratura. Negli ultimi tempi la sinistra ha deciso di fare del Quirinale il contropotere, auspicabilmente conflittuale, di Palazzo Chigi, come negli anni ruggenti del neo-girotondino Scalfaro. Da questa strategia nascono le “illustri interpretazioni” di non meno illustri costituzionalisti di stretta formazione marxista, e le reiterate “tirate di giacca” a Ciampi, per titillarne la suscettibilità caratteriale, prima ancora che istituzionale. Ecco allora che viene inventata di sana pianta l’interpretazione secondo cui il capo dello stato potrebbe rifiutare anche per la seconda volta, attraverso la sollevazione di conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, di promulgare una legge già rimandata alle Camere con messaggio motivato (articolo 74 della Costituzione). Allo stesso modo, affermare che il presidente “rappresenta il massimo rappresentante della politica estera italiana” è un’inarrivabile corbelleria, perché la politica estera italiana si forma in Parlamento, non in altri palazzi (e, aggiungiamo noi, nemmeno negli studi televisivi). La sinistra ha sempre fieramente avversato il presidenzialismo, non senza qualche ragione. Ma improvvisamente, eccola diventata presidenzialista pur di ostacolare con ogni mezzo l’esecutivo. La costituzione italiana presenta ampie zone grigie: disegna un sistema parlamentare, ma al contempo assegna alla presidenza della repubblica dei poteri potenzialmente vastissimi, tali da scardinare, se applicati fino alle estreme conseguenze, lo stesso regime parlamentare, e giungere ad esercitare una supplenza di fatto dell’esecutivo. In passato, quando il tasso di consociazione politica del paese era molto elevato, il ruolo del Quirinale era puramente notarile ed ornamentale, mentre ora, in regime maggioritario (anche se si tratta pur sempre di un maggioritario alle vongole, come nella migliore tradizione italiana), lo si vorrebbe utilizzare come contropotere, contrapposto all’esecutivo ed al legislativo.

Incidentalmente, non abbiamo sentito nessun paladino dei diritti umani e della democrazia commentare negativamente la presa di posizione di Ciampi a favore della vendita di sistemi avanzati d’arma ad un paese da cui è assente il multipartitismo, e che ha ufficialmente trasformato in propria legge la dottrina dell’aggressione contro una propria presunta “colonia”, nei fatti un paese democratico e ove vige il pluralismo. Ma è ovvio, Ciampi è “il massimo rappresentante della politica estera italiana”, ed un po’ di autocrazia non guasta mai, soprattutto se destinata ad una causa nobile quale il sabotaggio ed il boicottaggio di un governo “nemico”, casualmente quello del proprio paese.

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