Il modello svizzero

Prima “unione registrata” stamane in Ticino. Una coppia dello stesso sesso ha potuto, grazie all’entrata in vigore ieri della nuova normativa federale, unirsi ufficialmente nella buona e nella cattiva sorte. La registrazione agli uffici di stato civile, accettata con referendum popolare nel giugno del 2005, ha quasi lo stesso valore del matrimonio con tutti i diritti e i doveri che ciò implica. In particolare questo tipo d’unione comporta vantaggi giuridici in caso di morte o malattia del partner. La nuova legge modifica sul piano giuridico, migliorandola, la situazione di queste coppie, ma essa non va confusa con l’istituzione del matrimonio. In effetti, le coppie omosessuali registrate non potranno, ad esempio, adottare un bambino o ricorrere alla procreazione assistita (art.28 della legge).

La nuova legge federale consente alle coppie omosessuali di far registrare la loro unione de facto all’Ufficio dello stato civile e quindi di garantirne e sancirne l’inviolabilità del profilo giuridico. Inoltre, in ambito fiscale, ereditario, delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale, la nuova legge equipara le coppie omosessuali alla stessa stregua di quelle eterosessuali.

La registrazione dell’unione domestica è pubblica. Ciò significa che tutti i cittadini possono verificare la registrazione delle unioni presso l’Ufficio dello stato civile. I partners omossessuali che hanno registrato la loro unione sono obbligati ad assistersi ed a rispettarsi reciprocamente, oltre che provvedere in comune al mantenimento dell’unione domestica, ciascuno nella misura delle proprie disponibilità. Inoltre, possono disporre (vendere, locare, disdire un contratto di locazione, impegnare, ipotecare, ecc.) della loro abitazione comune solo con il consenso di entrambi. Su richiesta devono scambiarsi reciproche informazioni sui loro redditi, la sostanza ed i debiti, come avviene già per legge per le coppie eterosessuali.

Se un partner non adempie ai propri obblighi di mantenimento e/o di assistenza a favore dell’altro partner, quest’ultimo può adire le vie legali e richiedere al giudice l’ordine di adempimento.

La registrazione dell’unione domestica non ha conseguenze sul cognome legale. Ogni partner mantiene il proprio cognome. Nell’ambito del diritto successorio, le assicurazioni sociali e la previdenza professionale, la legge prevede per le coppie omosessuali gli stessi diritti e doveri dei coniugi eterosessuali. Alcuni specialisti svizzeri di rapporti patrimoniali e diritto di famiglia ritengono tuttavia opportuno regolarizzare tali aspetti mediante una convenzione speciale e/o un testamento, stante l’assoluta novità dell’istituto introdotto.

La legge, approvata nel 2004 dal parlamento federale, duramente avversata dalla destra tradizionalista e dagli integralisti religiosi, è stata accettata con il 58% dei voti espressi in un referendum del giugno 2005.

Ecco un esempio di pragmatismo e rigore nella tutela dei rapporti patrimoniali, affettivi e di mutua assistenza derivanti da un’unione stabile. Personalmente, riteniamo corretta la decisione di impedire adozioni e pratiche di procreazione assistita a coppie omosessuali. Il legislatore italiano potrebbe ispirarsi a (o meglio, potrebbe pedissequamente copiare) questa legge per realizzare una normativa socialmente avanzata di tutela dei rapporti familiari per le coppie omosessuali. Temiamo, invece, che prevarranno le “guerre di religione” e che l’intera materia resterà priva di una regolamentazione, per quanto minimale, perchè così fa comodo ad entrambe le parti in commedia.

Il testo completo della legge.

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