Nuove norme Bce su sofferenze bancarie, molto rumore per nulla o quasi

di Massimo Famularo

Egregio Titolare,

preso atto che la pubblicazione dell’ultimo addendum alle linee guida per la gestione dei NPL, pubblicate lo scorso marzo dalla Banca Centrale Europea, ha offerto ai commentatori nostrani l’occasione di fare sfoggio delle più raffinate doti nell’antica arte dell’orazione “Cicero pro domo sua”, appare oltremodo opportuno provare a valutare nel merito il contenuto e le possibili conseguenze per gli istituti di credito italiani delle best practices suggerite dall’organo di vigilanza.

Il nodo principale è costituito dal Prudential provisioning backstop for non-performing exposures, ovvero una specifica quantitativa di quelle che sono le aspettative di accantonamenti minimi all’interno del regime prudenziale. Quanto al concetto di accantonamento prudenziale il documento riporta uno schema di riepilogo sintetico:

Prudential provisioning concept

A quanto ammontano queste aspettative? Come indicato dalla tabella in calce, si tratta di svalutazione integrale trascorsi due anni per i crediti non garantiti e sette anni per quelli assistiti da garanzie.

Svalutazione integrale sofferenze

Si tratta dunque di una richiesta ingiustamente onerosa? Oppure solo di una ragionevole best practice suggerita? Come premessa per entrambe le valutazioni occorre ricordare che l’accantonamento al 100% non è un obbligo ma un’indicazione prudenziale, dalla quale si può derogare in presenza di evidenze documentali dalle quali si possa concretamente desumere la possibilità di ottenere recuperi in futuro.

Dunque, quel che viene richiesto di fare entro i termini indicati è di attivarsi per il recupero del credito, incassare quanto possibile e raccogliere informazioni e documenti che consentano di valutare se e quanto rimane da recuperare in futuro. Le scadenze proposte sono sufficienti?

Diamo un’occhiata al grafico seguente tratto da “La gestione dei crediti deteriorati: un’indagine presso le maggiori banche italiane”, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers, Banca d’Italia, del febbraio 2016 (scaricabile qui)

Profilo temporale recupero crediti

Il termine di 7 anni per i crediti assistiti da garanzie, almeno per quanto concerne i principali istituti di credito italiani, non appare irragionevole: Esecuzioni e Concordati hanno esaurito quasi completamente le proprie potenzialità di recupero, mentre per i fallimenti è plausibile ipotizzare che le evidenze raccolte fino a quella data siano sufficienti a giustificare in sede di ispezione da parte degli organi di vigilanza l’eventuale sussistenza di recuperi residui e la conseguente deroga rispetto alle indicazioni di accantonamento.

Il termine di 2 anni per i crediti senza garanzia appare più complesso da valutare: che si tratti di un credito verso una persona fisica, che viene recuperato attraverso un pignoramento dello stipendio di durata pluriennale o uno verso un’impresa, potenzialmente soggetta a procedura concorsuale, è ben possibile che il tempo necessario per recuperare il credito sia superiore al biennio ipotizzato. Il nodo da sciogliere è dunque se questo periodo è sufficiente a lavorare la pratica in modo da poter valutare se ci sono recuperi attesi oltre la data fissata dalle linee guida ed evidenze sufficienti a difendere una tale previsione dinanzi agli ispettori ECB.

La risposta ovviamente dipende dall’efficienza delle strutture preposte all’attività di recupero e sarà:

  • Affermativa nei casi di lavorazione giudiziale, perché quale che sia la tipologia di azione legale posta in essere, dal pignoramento contro la persona all’insinuazione del credito verso un fallimento in due anni è altamente probabile che siano disponibili evidenze sufficienti per capire se ci sono ancora soldi da prendere o meno;
  • Affermativa nei casi di lavorazione stragiudiziale con esito positivo perché la controparte ha pagato e/o sta ancora pagando e dunque è noto se il credito residuo va svalutato o meno;
  • Dubbia nel solo caso di lavorazione stragiudiziale con esito negativo poiché se non si è raggiunto un accordo con la controparte, oppure l’accorto non è stato onorato in tutto o in parte e non è stata in parallelo avviata un’azione legale è possibile che dopo 2 anni non sia ancora chiaro se sussistono recuperi attesi o meno;

Cosa possiamo concludere? Dati alla mano 7 anni dovrebbero essere sufficienti per stabilire se un credito secured va svalutato integralmente o meno e lo stesso si può dire per il termine di 2 anni nell’ipotesi in cui qualcuno si sia degnato di attivarsi per il recupero del credito in sede giudiziale o stragiudiziale. L’unico caso dubbio è quello in cui il recupero attivato per canali esterni alle sedi giudiziarie non è andato a buon fine e anche in quel caso è ben possibile realizzare visure e indagini informative per capire se ci sono redditi o patrimoni potenzialmente aggredibili.

Quanto varrà quest’incertezza sui crediti unsecured nel termine di 2 anni?

Secondo “I tassi di recupero delle sofferenze”, pubblicato nel gennaio 2007 nelle Note di stabilità finanziaria e vigilanza, della Banca d’Italia (scaricabile qui), tra il 2006 e il 2015 i crediti sprovvisti di garanzie reali hanno recuperato in media il 36%:

Tassi di recupero

in un contesto di generale tendenza al ribasso dei tassi di recupero come evidenziato dal grafico seguente tratto dallo stesso studio:

Tassi di recupero 2

Stiamo quindi dicendo che il peggiore dei danni può esser costituito dalla svalutazione integrale dei soli crediti unsecured, categoria che se va bene recupera nel complesso meno del 30% e, limitatamente ai casi in cui la lavorazione effettuata nei primi due anni dalla classificazione a deteriorato, non sia riuscita a determinare in modo sufficientemente solido se ci sono possibilità di ulteriori recuperi.

Dunque le nuove linee guida BCE, che tanto sdegno hanno suscitato nei commentatori nostrani, si limitano a chiedere che le banche si provino a recuperare i crediti deteriorati e, dopo un termine tutto sommato congruo (e per di più differenziato in base alle tipologie che necessitano di tempi di lavorazione più lunghi), se non sono in grado di giustificare previsioni di recupero residue, che li svalutino integralmente come è logico che sia. Come spesso accade nel nostro paese, dove si fa sempre prima a criticare, protestare e chieder sussidi, che a capire quello di cui si parla, si è trattato di “molto rumore per nulla”.

Addendum – For English speaking readers, a Latin motto.

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Massimo Famularo

Esperto di crediti bancari in sofferenza, classe 1977.

Ho lavorato per diversi fondi di investimento e società di advisory e in passato sono stato responsabile del Servizio Sofferenze di Cariparma Credit Agricole; il mio profilo completo è su Linkedin dove curo il gruppo Entering Italian NPL Market (legato al mio Blog in Inglese).

Ho un blog sul Fatto quotidiano e curo il canale Liberi di scegliere su BlastingNews.it

Le opinioni espresse hanno carattere personale e non esprimono in alcun modo il punto di vista delle società per cui lavoro.

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