Tajani ed il legislatore abusivo che non lo era

di Massimo Famularo

Egregio titolare,

con la pubblicazione in questi giorni delle misure per la riduzione dei rischi connessi ai crediti deteriorati da parte della Commissione Europea, seguita dalla versione definitiva dell’addendum alle linee guida della vigilanza BCE per la gestione dei NPL si chiude un nuovo avvincente capitolo della serie TV Antonio Tajani contro il senso del ridicolo:

Tajani dixit:

(ANSA) STRASBURGO, 14 MAR – Sugli Npl la vigilanza Bce “può avere tutte le interpretazioni che vuole, ma se ci dovesse essere una violazione, forti della base giuridica ben illustrata nel parere del giureconsulto del Parlamento europeo e del parere del giureconsulto del Consiglio, saremmo obbligati a ricorrere alla Corte di Giustizia europea”. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani rispondendo alla domanda se non teme che la vigilanza Bce possa avere una interpretazione estensiva del proprio mandato delle norme sugli Npl.

A beneficio di chi si fosse perduto le puntate precedenti (della questione si parlato su questi pixel in questo e quest’altro post) proponiamo un sintetico riepilogo:

  • Nell’ottobre 2017 la vigilanza BCE pubblica in bozza un documento nel quale propone alcune indicazioni quantitative di dettaglio per meglio specificare alcuni aspetti delle linee guida sulla gestione dei crediti deteriorati pubblicate nel mese di marzo dello stesso anno;
  • Queste indicazioni quantitative consistono principalmente in due soglie temporali (2 e 7 anni, a seconda che si tratti di crediti assistiti o meno da garanzie reali) a partire dalla data di classificazione a default, trascorse le quali gli ispettori riterranno ragionevolmente prudenziale una svalutazione integrale dei crediti non performing ferma restante la possibilità per gli istituti vigilati di difendere la propria condotta adducendo argomenti ed evidenze documentali come sintetizzato nello schema che segue:

Supervisory Assessment

  • Il presidente Tajani, ritenendo che la pubblicazione dell’addendum potesse sostanziare un esercizio dell’attività legislativa che travalica le competenze dell’organo di vigilanza, ha promosso un’interrogazione al servizio giuridico del parlamento europeo sulla questione ed è arrivato di recente a minacciare di adire la Corte di Giustizia europea qualora la BCE avesse tentato di esercitare “in via surrettizia” attività legislativa;
  • La posizione della banca centrale è che l’addendum ha il carattere indicativo e privo di valenza generale delle linee guida che costituiscono un mero punto di partenza per l’attività di vigilanza che viene comunque attuata caso per caso;
  • Con un timing che difficilmente può essere considerato casuale, nella stessa settimana, la Commissione Europea e la vigilanza BCE pubblicano due documenti che influiscono sulla disciplina degli accantonamenti sui crediti deteriorati: il testo della commissione che ha carattere normativo fissa in 8 anni il termine a partire dal quale la svalutazione dei crediti garantiti deve essere integrale; il documento della vigilanza fissa in 7 anni il termine a partire dal quale in sede ispettiva si considera ragionevolmente prudenziale avere l’accantonamento al 100%

Per provare a offrire ai lettori una rappresentazione della vicenda che non sia viziata dalla italica retorica contro il rigore teutonico partiamo da un esempio. Supponiamo che in una strada urbana il limite di velocità sia posto a 50km/h e che un vigile o agente della polizia stradale, ritenendo troppo pericoloso circolare in quel tratto a una tale velocità, cominci a multare chi supera i 30km/h su quel tratto. È abbastanza fondato asserire che il tutore dell’ordine, che dovrebbe far rispettare la regola sul limite di velocità, se decide in autonomia di applicare una soglia differente sta abusando dei propri poteri e, di fatto, sta emanando una nuova regola.

È questo che hanno fatto alla viglianza BCE? Non proprio, e per rimarcare il punto citiamo il comunicato stampa che accompagna il documento definitivo aggiungendo qualche grassetto:

«La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi l’Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL). L’addendum integra le linee guida sugli NPL, di natura qualitativa, che erano state pubblicate il 20 marzo 2017, precisando le aspettative di vigilanza della BCE con riferimento ai livelli di accantonamento ritenuti prudenti per i nuovi NPL. L’addendum, che non ha carattere vincolante, sarà alla base del dialogo di vigilanza tra le banche significative e la Vigilanza bancaria della BCE. (…)»

*

«La Vigilanza bancaria della BCE ha l’obbligo di affrontare le principali vulnerabilità delle banche con modalità coerenti, in modo da assicurare condizioni di trattamento eque e paritarie. Conformemente alla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD IV), le autorità di vigilanza devono valutare e affrontare i rischi specifici a livello di singolo ente creditizio che non siano già contemplati o adeguatamente coperti dai requisiti prudenziali obbligatori “di primo pilastro”, previsti dal regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)»

*

«In particolare, il quadro prudenziale vigente prevede che le autorità di vigilanza valutino e decidano se gli accantonamenti delle banche siano adeguati e tempestivi in una prospettiva prudenziale. La Vigilanza bancaria della BCE pubblica le proprie aspettative per rendere noto alle banche il punto di partenza del dialogo di vigilanza»

*

«L’addendum riguarda i crediti classificati come NPL in linea con la definizione dell’Autorità bancaria europea dopo il 1° aprile 2018»

*

«Nel corso del dialogo di vigilanza la BCE discuterà con le singole banche gli eventuali scostamenti dalle aspettative sugli accantonamenti prudenziali indicate nell’addendum. A conclusione del dialogo di vigilanza, tenendo conto della situazione specifica di ogni banca, la Vigilanza bancaria della BCE deciderà, caso per caso, se e quali misure di vigilanza siano appropriate. (…)»

*

«L’addendum ha carattere complementare rispetto a qualsiasi disposizione legislativa futura dell’UE basata sulla proposta della Commissione europea di affrontare gli NPL nel contesto del primo pilastro. La proposta della Commissione concernente livelli minimi di accantonamento obbligatori è concepita come un requisito vincolante applicabile a tutti gli enti creditizi»

Insomma la BCE non ha cercato di “legiferare in modo surrettizio” come insinuato (non senza involontario umorismo) dal presidente del parlamento europeo, ma ha indicato anticipatamente delle soglie che quantificano la propria concezione di comportamento prudenziale e che andranno poi confrontate caso per caso con quanto messo in pratica dai singoli istituti.

Per fare un esempio pratico, in base alla regola generale proposta dalla Commissione Europea e valida per i crediti erogati dopo il 14 marzo 2018, un credito assistito da garanzie dovrà necessariamente avere accantonamenti pari al 75% nel periodo tra il settimo e l’ottavo anno dalla data di classificazione a default. Il valore scende al 60% per i casi in cui l’obbligato non è in past due da più di 90 giorni.

La BCE, nell’addendum pubblicato il giorno dopo la proposta della Commissione, sostiene che, per i crediti assistiti da garanzie reali, classificati a sofferenza dopo il marzo 2018, in sede di ispezione considererà buona norma prudenziale che gli accantonamenti raggiungano il 100% dell’esposizione se sono trascorsi sette anni dalla classificazione a deteriorato. Questo non è un obbligo, ma il punto di partenza della discussione con l’ente vigilato – discussione che può quindi portare al risultato di accettare un livello di accantonamento inferiore alla soglia indicata nelle linee guida, se le circostanze specifiche lo giustificano (ad esempio se ci sono evidenze documentali di riparti giudiziali ancora da incassare).

In sede ispettiva non si attua una valutazione statistica o in ogni caso arbitraria, ma una valutazione dei recuperi residui che più ci si allontana dalla data di default più diventano obiettivamente identificabili: o i recuperi ci sono, e nessun ispettore può ignorarli, o non ci sono e nessuna banca può difendere gli accantonamenti insufficienti.

Per concludere, la questione non è sicuramente delle più semplici, tuttavia leggendo con un po’ di cura la documentazione, è abbastanza evidente come le accuse di Tajani siano state pretestuose e i toni delle esternazioni pubbliche quanto meno eccessivi.

Per quanto concerne una valutazione nel merito delle soglie indicate dalla banca centrale non possiamo che riproporre il giudizio sintetico argomentato su questo blog in precedenza: “molto rumore per nulla (o quasi)”.

Letture di riferimento:

  • Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for nonperforming exposures – Link
  • Commission measures to address the risks related to NPLs – March 2018 – Link
  • Addendum alle Linee guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati (NPL): aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate– Marzo 2018 Link
  • Addendum to the ECB Guidance to banks on nonperforming loans: Prudential provisioning backstop for non-performing exposures – Draft October 2017 – Link
  • Council conclusions on Action plan to tackle non-performing loans in Europe – Link
  • Guidance to banks on non-performing loans – March 2017 – Link

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