di Vitalba Azzollini
Talvolta non serve commentare: i fatti parlano da sé. La vicenda riguarda la pubblicazione di informazioni relative ai dirigenti di P.A. (ed enti similari), ed è un groviglio di norme di legge in tema di trasparenza e linee guida applicative, di decisioni dell’Anac e di pronunce del Tribunale. Provo a districarlo.
Nel marzo 2017 i dirigenti del Garante Privacy hanno ottenuto dal TAR la sospensione di determinati obblighi di pubblicazione (di compensi, importi di viaggi/missioni, dati patrimoniali) previsti dal decreto c.d. Trasparenza (d.lgs. 97/2016), rilevando profili di incostituzionalità e di incompatibilità con il diritto comunitario delle relative disposizioni legislative. A seguito di ciò l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha sospeso per tutti i dirigenti l’applicazione delle proprie linee guida nelle parti riguardanti tali disposizioni (per “evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza…nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse”), sortendo al contempo l’effetto di sospendere sostanzialmente per tutti anche gli obblighi sanciti dalle disposizioni stesse, sebbene essi fossero stati formalmente sospesi solo per i dirigenti del Garante.
Nel settembre 2017 il Tar, nel rimettere alla Consulta la questione di legittimità delle norme contestate dai dirigenti del Garante Privacy, ne ha incluso d’ufficio anche una ulteriore, quella che prescrive la pubblicazione del totale degli emolumenti a carico della finanza pubblica. Tale pubblicazione serve a dare evidenza al rispetto dei limiti stipendiali (240.000) previsti per il personale pubblico. Al contrario delle altre disposizioni contestate – sospese dal Tar per i dirigenti del Garante e per tutti i dirigenti a seguito della delibera Anac, come detto – quella relativa alla pubblicazione degli emolumenti continuava a restare operante (v. comunicato Anac del novembre 2017). Nel gennaio 2018, a seguito di un ricorso al Tar del Garante Privacy, che chiedeva se dovesse procedere o meno alla pubblicazione degli “emolumenti complessivi” percepiti dai propri dirigenti – il Tar ha precisato che per quei dirigenti la pubblicazione era da considerarsi sospesa.
Ma l’Anac – come già fatto per compensi, importi di viaggio/missioni e dati patrimoniali, e richiamando i medesimi motivi – ha sospeso per tutti i dirigenti l’applicazione delle linee guida anche nella parte sulla pubblicazione degli emolumenti a carico della finanza pubblica. E così, come nel caso precedente, si è nuovamente prodotto l’effetto di sospendere per tutti, in via di fatto, anche l’applicazione della relativa norma, nonostante essa fosse sospesa solo per i dirigenti del Garante.
Dunque, al momento, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, con riguardo ai dirigenti della P.A. non vengono resi pubblici i compensi connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; la situazione patrimoniale del dirigente e di suoi stretti congiunti; gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.
Cos’è rimasto attualmente della trasparenza sulla dirigenza pubblica? Ben poco. Eppure, “il punto critico” della trasparenza imposta dal Foia – cioè il punto che suscitava seri dubbi – riguardava solo la pubblicazione dei dati patrimoniali (case, terreni, auto, partecipazioni societarie ecc.), non invece quella delle retribuzioni (peraltro, esistente ed attuata dal 2009 senza alcun problema) e di altri emolumenti. Il motivo è chiaro: divulgare informazioni sui patrimoni di dirigenti rappresenta effettivamente un’interferenza sproporzionata nella loro sfera privata; invece, rendere noto il totale degli emolumenti da essi percepiti a carico della finanza pubblica, cioè della collettività, è espressione di disclosure sull’impiego dei soldi dei contribuenti. E questa è la ratio, cioè il senso, dell’intera normativa in tema di trasparenza.
Come si è arrivati a tale sospensione? Lo si è esposto sopra: in sintesi, a causa di una vicenda giudiziale riguardante i soli dirigenti del Garante Privacy, che avevano ottenuto per sé la sospensione dell’applicazione di determinati obblighi di pubblicazione, l’Anac ha sospeso per tutti i dirigenti l’applicazione delle relative linee guida, sortendo l’effetto di sospendere per tutti anche gli obblighi di pubblicazione sospesi solo per i dirigenti del Garante.
Eppure le relative norme di trasparenza “funzionano” a prescindere dalle linee guida Anac, perché queste ultime hanno il solo scopo di fornire “indicazioni sul corretto modo di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa” (tant’è che gli interessati “possono discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano una adeguata e puntuale motivazione”). In altri termini, le disposizioni di legge sono applicabili indipendentemente dalle relative linee guida, procedono su un percorso a sé stante. Ciò nonostante, nel caso di specie la sospensione delle linee guida ha prodotto anche la sospensione delle norme: cioè uno strumento di soft law ha di fatto inciso su disposizioni di legge, cioè di hard law (al riguardo, v. anche in tema di appalti).
Detto tutto questo, e in conclusione, cosa resta della certezza del diritto? Non serve rispondere. I fatti parlano da sé, come ho premesso.