A proposito di Primo Maggio: oggi sul Sole si dà conto dell’avvio di una sperimentazione che di fatto raccorda ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro per evitare licenziamenti collettivi. Si tratta della circolare che prevede che l’attivazione dell’aiuto alla ricollocazione, che si sostanzia in un assegno erogato non al lavoratore ma all’agenzia che ne cura l’outplacement, possa scattare già in caso di messa in cassa integrazione straordinaria e non, come accade ora, dopo almeno quattro mesi di disoccupazione. Nel complesso, sono sostegni piuttosto generosi ma con una specifica che lascia perplessi.
Nel pezzo di Claudio Tucci si spiega che:
[…] l’interessato, entro 30 giorni dalla chiusura dell’accordo, potrà attivare il percorso di ricollocazione anticipata: l’assegno, che non intasca direttamente lui ma è speso per “acquistare” i servizi per il lavoro, dalla formazione alla riqualificazione fino all’accompagnamento verso il nuovo impiego, può arrivare fino a 5mila euro (a seconda della profilazione). L’assistenza intensiva alla ricerca del posto durerà almeno sei mesi, ma può essere prorogata di ulteriori 12 (in totale, quindi, 18 mesi) se non è stato utilizzato l’intero ammontare della “dote” assegnata
Decorso questo arco temporale, si torna in Cigs sino ad esaurimento della medesima, e dopo il licenziamento si entra in regime di Naspi. Perché il percorso è da considerare “generoso”?
«Agli addetti interessati potranno essere corrisposte somme per incentivare l’esodo: fino alle prime nove mensilità questi soldi sono completamente esentasse, come previsto dalla legge. La circolare chiarisce, però, che l’impresa può anche mettere sul piatto ulteriori mensilità (per rendere più conveniente l’uscita): ebbene, tali somme, viene specificato nella nota, saranno trattate, sotto il profilo fiscale-previdenziale, secondo la disciplina di favore riservata a quegli esborsi corrisposti ad incentivo all’esodo»
Non solo: il lavoratore potrà “portarsi via” anche il 50% della Cigs residua. Su un tetto di 24 mesi in un quinquennio mobile, se esce dopo sei mesi, incasserà quindi altre 9 mensilità di retribuzione, oltre allo stipendio del nuovo lavoro. E ancora: il datore di lavoro che assume un lavoratore proveniente da Cigs, ottiene uno sgravio contributivo del 50% fino a un tetto massimo di 4.030 euro annui, per 12 o 18 mesi, a seconda che firmi un contratto a termine o a tutele crescenti.
Quale il punto controverso o che comunque convince meno? Che il lavoratore non sarà tenuto ad accettare la proposta di nuovo impiego definito congruo, a differenza che se fosse già in regime di Naspi. In astratto, si può leggere come una sorta di libertà di autodeterminazione del soggetto, che se non accetta sa che potrà perdere il posto e trovarsi con un pugno di mosche, ma lascia comunque perplessi. Vedremo ad esempio come si svolgerà la sperimentazione in Alitalia, giusto per non fare nomi, dove esiste un rischio di vero e proprio moral hazard da parte dei dipendenti, che sanno che la vicenda ha ormai un grado di politicizzazione e drammatizzazione così elevato, che il regime di Cigs potrebbe anche essere derogato e prolungato a furor di demagoghi.
Sull’istituto dell’assegno di ricollocazione hanno scritto più volte in termini critici su questi pixel Luigi Oliveri e Vitalba Azzollini. Il tempo dirà se quelle criticità risulteranno superabili. Quello che mi pare si possa dire è che l’insieme degli interventi, lato lavoratore e lato datore di lavoro che assume chi proviene dalla Cigs, è complessivamente adeguato e tale da riuscire ad evitare di parlare di nozze coi fichi secchi. Il che, in un paese in profonda crisi fiscale ma in un periodo in cui leggiamo di redditi di cittadinanza fintamente condizionati che esistono solo nella mente fantasiosa di qualche cinico spacciatore di sogni, non è male.