Spesa pubblica, come e perché delimitarne il perimetro

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

Le Sue riflessioni sulla riduzione del perimetro del pubblico sono particolarmente concrete ed efficaci, sì da suscitare la necessità di alcuni pixel di riflessione. Una prima è di ordine generale. La riduzione del perimetro pubblico è utile ai conti pubblici esclusivamente se accompagnata dalla simmetrica riduzione della spesa.

Una riforma come quella delle province si è rivelata un disastro per la semplice ragione che ha solo fittiziamente ridotto l’ambito di espansione di un decisore pubblico, senza incidere, però, minimamente sulla spesa. Infatti, la riforma Delrio non ha eliminato le funzioni di spettanza delle province, ma ha solo indotto a spostare in modo irrazionale metà dei dipendenti verso comuni e regioni, mantenendo inalterata la spesa connessa. Inoltre, le funzioni in parte sono state mantenute in capo alle province, sottraendo loro 3 miliardi che comunque si stanno restituendo loro con gli interessi; altre sono state allocate ad altri enti (in particolare le regioni), anche in questo caso senza alcuna evidenza di riduzione della spesa.

In secondo luogo, è opportuno ricordare a tutti che laddove la circoscrizione del perimetro pubblico fosse correttamente organizzata, con simmetrica minore spesa pubblica, i servizi prima erogati dalla pubblica amministrazione in modo gratuito o accompagnati da una compartecipazione, diverranno a pagamento o, quanto meno, vedranno una crescita notevole della compartecipazione.

Quindi, la riduzione del perimetro pubblico implica potenzialmente una riduzione del prelievo fiscale, ma non necessariamente risparmi per i singoli fruitori dei servizi, che spenderebbero egualmente quanto necessario a finanziare i costi dei servizi come corrispettivi, invece che a titolo di prelievo.

L’equilibrio di un ridisegno probabilmente inevitabile dell’intervento pubblico sta nel distinguere quali servizi siano realmente affidabili al mercato e quali, invece, no. Parrebbe logico cercare di finanziare quanto più possibile con la fiscalità generale servizi inscindibilmente funzionali allo status stesso di cittadino e connessi ai diritti fondamentali della Repubblica: lavoro, salute ed istruzione. Non è, infatti, immaginabile trasformare radicalmente queste funzioni in attività on demand, acquisibili solo quando servono ed in misura del reddito disponibile: da diritti costituzionalmente garantiti per tutti, si tornerebbe a forti differenziazioni sociali legate al censo.

Un rimedio al rischio che il mercato solo privato si orienti verso servizi e fasce di clienti più redditizi, creando segmentazioni di diritti e di popolazione, è ovviamente una corretta ed efficace concorrenza. Il trasporto pubblico è allo stesso tempo esempio virtuoso e vizioso. Italo è la dimostrazione che la concorrenza è utile alla riduzione delle tariffe ed al potenziamento delle tratte (oltre che alla giusta remunerazione di chi ha rischiato il proprio capitale). Ma, la virtuosità della concorrenza si ferma, però, alle sole tratte remunerative dell’alta velocità. Il contraltare delle linee regionali disastrose e pericolose rivela il rischio della segmentazione: il pendolare locale non ha tratto alcun vantaggio dalla concorrenza.

Una regolazione ferrea e la fissazione di veri livelli essenziali delle prestazioni da rendere, sia che l’erogatore sia interamente privato, sia che si tratti di soggetto solo pubblico, sia che ad operare sia un privato con parziali sovvenzioni pubbliche e compartecipazioni al costo, è imprescindibile.

Come dice, Titolare? La concorrenza è il vero problema dell’Italia? Questi pixel non possono che confermare tale impressione, come quella che l’efficacia concreta delle varie authority non si sia rivelata troppo evidente.

C’è, però, caro Titolare, un punto fondamentale. La riduzione del perimetro pubblico non dipende solo da un’operazione di maquillage per la quale cambia il soggetto che eroga i servizi, così che la sua personalità giuridica invece di essere di diritto pubblico risulti, invece, di diritto privato.

Un servizio, anche se reso da un soggetto privato, qualora sia riferito a diritti essenziali ed universali resta comunque pubblico. Soprattutto se il privato continui a ricevere finanziamenti pubblici per la resa di quel servizio.

Un esempio? Eccolo. L’assegno di ricollocazione, che dovrebbe ripartire il prossimo 3 aprile, dopo il flop della sperimentazione dei mesi scorsi.

Trascuriamo ogni questione sulle possibilità concrete che la riedizione del progetto ottenga risultati migliori della precedente e andiamo al punto. L’assegno di ricollocazione è previsto nella logica della riduzione del perimetro pubblico, o, forse meglio dire, della consapevolezza dell’eccessivo nanismo dei servizi pubblici per il lavoro italiani (noto è che in Italia operino a stento 6.500 operatori, contro gli 80.000 della Germania, che ha la metà dei disoccupati).

Lo scopo è: allargare ai privati la funzione di mediazione, avvalendosi delle loro competenze, a fronte della remunerazione per il risultato da loro ottenuto. L’assegno di ricollocazione è solo formalmente attribuito ai lavoratori, ma in realtà è la remunerazione del servizio svolto dai soggetti specializzati, che mettono in moto le azioni necessarie per riportare al lavoro i disoccupati.

Ora, si tratta davvero di un fenomeno di riduzione del perimetro pubblico? L’assegno di ricollocazione ha l’evidente scopo di assicurare il diritto al lavoro, in più parti della Costituzione previsto come fondamentale diritto di ogni cittadino. È, quindi, per sua natura da considerare un’attività comunque pubblica. In secondo luogo, per quanto ci si aspetti che siano prevalentemente i soggetti privati (agenzie autorizzate o accreditate) a trovare lavoro ai disoccupati, la loro remunerazione è comunque pubblica, perché il finanziamento dell’assegno è di provenienza pubblica. L’intera architettura mira a fornire un titolo normativo legittimo alla circostanza che i lavoratori, per cercare lavoro, debbano pagare il servizio, cosa che è vietata dall’ordinamento vigente (articolo 11, comma 1, del d.lgs 276/2003): dunque, il pubblico attribuisce solo formalmente ai disoccupati l’assegno per il lavoro, che in realtà è il pagamento del servizio reso (anche, non solo) da un privato per assicurare loro il rientro al lavoro. Nel caso dell’assegno per il lavoro, inoltre, poiché la remunerazione a risultato per i soggetti che intermediano è fissa, non può operare alcun regime concorrenziale utile a spingere per servizi migliori a costi inferiori.

Ecco, Titolare, ferma restando la validità in astratto di progetti come questi, quando si parla di ridurre il perimetro pubblico probabilmente si parla d’altro. L’importante è che vi sia consapevolezza di questo.

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