Sicuri sia colpa di Ciampi?

Leggiamo le motivazioni del rinvio alle Camere della legge di modifica del codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento:

“Rispetto al principio che informa di sé la legge approvata, e cioè l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, due norme appaiono contraddittorie: l’articolo 577 del codice di procedura penale – si legge nel testo – continua a prevedere la impugnazione delle sentenze di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione, senza specificare se essa riguardi anche l’appello; l’articolo 597, comma 1, lettera b) dello stesso codice, continua a individuare i poteri del giudice nel caso di appello riguardante una sentenza di proscioglimento, appello escluso dalle modificazioni ora introdotte.

È altresì necessario tener presente che l’articolo 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, sulla competenza penale del giudice di pace, continua a consentire l’appello del pubblico ministero contro alcuni tipi di sentenze di proscioglimento.”

Appare quindi che il legislatore si è “dimenticato” di intervenire in modifica di tutti quegli articoli del codice di procedura penale che avrebbero potuto generare difformità rispetto alla nuova legge, da cui sarebbero funzionalmente dipesi. In caso di promulgazione, questa legge sarebbe stata rapidamente impallinata dalla corte costituzionale.

Le modificazioni all’articolo 606 del codice di procedura penale che disciplina i casi di ricorso in Cassazione generano un’evidente mutazione delle funzioni della Corte di Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito, in palese contrasto con quanto stabilito dall’articolo 111 della Costituzione, che, al penultimo comma, dispone che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge.”

Qui appare palese la mutazione genetica delle funzioni della Cassazione, da giudice di legittimità a giudice di merito. Certo, potremmo obiettare che non sempre le sentenze di Cassazione si sono effettivamente caratterizzate per giudizi di sola legittimità e non anche di merito, ma possiamo davvero ritenere pretestuosa tale motivazione di rinvio? Oppure la legge di riforma dell’articolo 606 del c.p.p. è stata scritta con assoluta imperizia?

“La funzione compensativa attribuita all’ampliamento del ricorso per Cassazione ha sul carico di lavoro della giustizia penale un effetto inflattivo superiore di gran lunga a quello deflattivo derivante dalla soppressione dell’appello delle sentenze di proscioglimento.”

Qui Ciampi si preoccupa, oltre che dello stravolgimento della funzione costituzionale della Cassazione, anche dell’impatto inflattivo che su di essa si sarebbe scaricato, in caso di modifica della sua funzione. Ma l’affondo, ed il sostanziale giudizio di dilettantismo rivolto al legislatore, appaiono in tutta la loro evidenza qui:

“Il sistema delle impugnazioni può essere ripensato alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989. Tuttavia il carattere disorganico e asistematico della riforma approvata è proprio ciò che sta alla base delle rilevate palesi incostituzionalità. Una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale. Invece provocherà un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo.”

Un’ulteriore incongruenza della nuova legge sta nel fatto che il pubblico ministero totalmente soccombente non può proporre appello, mentre ciò gli è consentito quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta.”

Ora, possiamo recriminare in vari modi. Possiamo dire che Ciampi è ostaggio della lobby dei magistrati, e che è tenuto prigioniero dallo staff del Quirinale, peraltro ereditato dal neogirotondino Oscar Luigi Scalfaro, il che effettivamente rafforza i sospetti in tale direzione. Ma possiamo e dovremmo anche recriminare per il modo assolutamente dilettantesco con cui questa maggioranza scrive le leggi. Quando ci si accinge ad una riforma così importante, suscettibile di provocare un’autentica rivoluzione nella civiltà giuridica del paese, quando cioè si ha davanti a sé l’opportunità di approvare una norma così caratterizzante e qualificante di una intera legislatura e della sua cifra politica, non sarebbe meglio fare un respiro profondo e verificare ogni e qualsiasi ipotesi di incostituzionalità, segnatamente quelle provocate dal “carattere asistematico e disorganico” dell’intervento riformatore? Perché essere così sciatti al momento dei grandi appuntamenti? Perché scrivere leggi composte da un solo articolo e da svariate decine di commi, come accaduto ed accade? Perché offrire il fianco al vittimismo dell’opposizione ed alla ovvia expertise giudiziaria del Csm? Perché votarsi a ripetute sconfitte, che ingenerano (forse) l’impressione di una lotta contro poteri forti e ramificati ma, come in questo caso, anche quella del pressappochismo ed approssimazione, evocando l’immagine di una maggioranza ormai ridotta a patetica Armata Brancaleone?

Perché?

Addendum: Ciampi è stato molto sollecito nell’esaminare il testo e comunicare il rinvio della legge alle Camere. Ciò significa che la ripresentazione della legge, auspicabilmente corretta da tutte le incongruenze di cui è infarcita, è ancora possibile. Se il Quirinale avesse trattenuto la legge, rinviandola contestualmente allo scioglimento delle Camere, si sarebbe configurato l’esercizio di un inammissibile potere di veto del presidente della repubblica sull’attività del parlamento. Ma così non è stato. Una ragione in più per non dare prova muscolare di analfabetismo giuridico, e non ripresentare al Colle lo stesso testo per la promulgazione definitiva.

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