Come certo saprete, la Procura di Trani è al lavoro per smascherare il Grande Complotto contro l’Italia, ordito dalle agenzie di rating. La settimana prossima sono previsti gli interrogatori dei vertici italiani di S&P e Fitch, poi toccherà al presidente della Consob.
Le ipotesi di reato sono note: essenzialmente si tratta di market abuse, che ricomprende il caro vecchio aggiotaggio (che ha trovato vita nuova al crescere dell’angoscia per la picchiata dei mercati), e insider trading, una fattispecie di reato che in Italia ha sempre avuto assai scarso diritto di cittadinanza. La procura di Trani punta a trovare le prove (udite, udite) di un “cartello” tra le tre maggiori agenzie. Esisterebbe una “allarmante sequenza di indebiti preavvisi” di declassamento da parte di Fitch che turbano i mercati e ne amplificano la volatilità, in un momento già delicato per la situazione economica. Esisterebbe inoltre, sempre secondo il pm Ruggiero, una “singolare concomitanza e convergenza temporale” tra le tre agenzie sugli annunci di declassamento della Repubblica italiana.
Da dove cominciare? Ad esempio suggerendo al pm Ruggiero di nominare un consulente tecnico d’ufficio che dimostri se e come gli annunci delle agenzie di rating riescano effettivamente a spostare il mercato. Esistono delle tecniche statistiche semplici ed efficaci per verificare questa circostanza, dottor Ruggiero: le utilizzi, o verranno utilizzate dalla difesa delle agenzie di rating. Noi abbiamo il sospetto che una indagine di questo tipo produrrebbe risultati che sconfesserebbero la presunta e pretesa onnipotenza delle agenzie.
In secondo luogo, riguardo l’aspetto generale di manipolazione del mercato, vediamo che dicono le fattispecie di reato per le quali Trani indaga. Sull’aggiotaggio, l’articolo 501 del codice penale recita:
«Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822 Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate: 1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici».
Il punto sono le notizie “false, esagerate o tendenziose”. Ma le agenzie di rating, quando analizzano un sovrano, utilizzano dati pubblici, sui quali innestano proprie opinioni. Questa è la natura delle agenzie di rating nella valutazione del debito sovrano. Se un investitore, o la maggioranza degli investitori, pensa che le opinioni delle agenzie siano scarsamente fondate o molto tardive rispetto a quanto i mercati stanno già prezzando, semplicemente le ignorerà, perché avrà già fatto quello che deve fare, vendendo (se negative) o comprando (se positive). L’asserita “convergenza” tra agenzie nella valutazione di debito sovrano è anch’essa da dimostrare, ma se lo fosse si tratterebbe di conclusioni più o meno analoghe formatesi a valere su dati pubblici, relative alle condizioni di finanza pubblica di un paese.
La disciplina del market abuse ricomprende sia l’aggiotaggio che l’insider trading. Mentre il primo, come detto, riguarda la diffusione di informazioni false ed ingannevoli, il secondo riguarda l’utilizzo a proprio vantaggio di informazioni riservate. Ancora una volta: come è possibile che l’analisi di rating sovrano, basata per definizione su inferenze (i.e. opinioni) costruite su dati di pubblico dominio, possa rappresentare utilizzo di “informazioni riservate”? Se fossimo dei provocatori potremmo ribattervi che i giudizi delle agenzie di rating, sul debito sovrano, rappresentano una forma di free speech. Ma non lo faremo.
Per farla breve, quindi, noi proprio non vediamo come si possa identificare una di queste fattispecie di reato, per i motivi visti sopra. E quanto alla diffusione di “anticipazioni” da parte degli analisti, si potrebbe obiettare che essa serve per iniziare a “telefonare” un esito al mercato, smorzandone in realtà la volatilità successiva. Sempre ammesso e non concesso che al mercato freghi qualcosa delle agenzie di rating e del loro ormai cronico ritardo di valutazione. Peraltro, riguardo questi “suggerimenti” al mercato, se estremizzassimo il concetto potremmo dover arrivare ad emettere avviso di garanzia anche a carico del presidente della Bce (o del governatore di Bankitalia), in caso di affermazioni tali da “turbare i mercati”, accentuandone la volatilità. Ci vuole pazienza.
Chi non volesse perdere tempo con queste discussioni metafisiche, ha di fronte due opzioni: considerare queste “indagini” come una perdita di tempo dietro il paravento dell’obbligatorietà dell’azione penale, oppure ribadire la propria certezza nel complotto, meglio se massonico. Se siete lettori della Padania (ma è un ossimoro) conoscete già la risposta.